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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12062/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro probatorio di attrezzi (cacciaviti, pinze, grimaldelli) rinvenuti nel veicolo dell'indagato. Il ricorrente, difeso dall'avv. Cipriano Ficedolo, denunciava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che il decreto del PM non avrebbe fornito idonea motivazione sulle ragioni per cui era necessario mantenere il vincolo reale, atteso che si trattava di banali attrezzi da lavoro (l'indagato è arrotino ambulante) e dunque non ipotizzabili alterazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse dato motivazione, seppur concisa, adeguata a esplicitare la finalità di accertamento perseguita con il sequestro (necessità di eseguire accertamenti sugli attrezzi per valutare eventuali alterazioni). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede motivazione specifica, anche concisa, per il sequestro probatorio e ha osservato che il ricorso aveva censurato la motivazione oltre il perimetro del riesame cautelare (art. 325 c.p.p.). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Indica la funzione del Tribunale del riesame; qui usato per inquadrare il provvedimento impugnato come decisione di riesame ex art. 324.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato del giudice di legittimità sui provvedimenti cautelari reali; la Corte ha applicato il principio che nei ricorsi cautelari reali il controllo di Cassazione è vincolato e il vizio da contestare rientra nei parametri indicati da questa norma.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per denunzia di vizio di motivazione; la Corte ha valutato tale censura ritenendola, nel caso concreto, inammissibile perché la motivazione fornita dal giudice del riesame era adeguata e la censura eccedeva il perimetro del riesame cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte come limite del sindacato in materia di provvedimenti cautelari reali (vizio di motivazione non sindacabile se ricade nell'ambito disciplinato dall'art. 325).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 707 cod. pen.

    Norma penale richiamata solo per indicare la natura dei reati per cui l'indagato era sotto indagine; contestazione collegata al rinvenimento degli strumenti.

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Richiamata tra le fattispecie penalmente rilevanti in relazione all'indagine; la sentenza non sviluppa un'interpretazione sostanziale della norma, la cita come contestazione nei confronti dell'indagato.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 36072/2018 e precedenti)

    Richiamata per il principio che il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono contenere una motivazione che, anche se concisa, rendi conto specificatamente della finalità investigativa perseguita; la Corte ha confermato l'applicazione di tale principio nel caso concreto.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Citata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha utilizzato il principio per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio (e la sua convalida) deve contenere una motivazione, che può essere concisa ma deve specificare la finalità investigativa perseguita sugli oggetti sequestrati.
  • Nel riesame dei provvedimenti cautelari reali il sindacato di legittimità è limitato: le censure devono rientrare nel perimetro dell'art. 325 c.p.p.; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione di merito o dei fatti.
  • La contestazione che gli oggetti sono semplici attrezzi da lavoro non impedisce automaticamente il sequestro probatorio se il PM e il giudice motivano la necessità di accertamenti per verificare collegamenti con il reato o alterazioni.
  • Gli appelli manifestamente inammissibili o eccedenti il perimetro consentito possono comportare condanne alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per impugnare efficacemente un sequestro probatorio bisogna dimostrare l'assenza di qualsiasi necessità investigativa specifica o proporre misure meno intrusive; una mera affermazione della natura comune degli oggetti è spesso insufficiente.

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