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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21307/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto istanza di riparazione ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione subita in relazione a reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex artt. 315 e 645 c.p.p. per il mancato deposito, nonostante tre rinvii concessi, di documentazione ritenuta necessaria: dichiarazione attestante la mancata fruizione della fungibilità per il periodo di detenzione indicato, dichiarazione circa l'assenza di altra istanza di riparazione per lo stesso periodo e l'interrogatorio di garanzia per valutare il comportamento del richiedente dopo l'adozione della misura cautelare. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione illogica per non avere la Corte territoriale attivato d'ufficio l'acquisizione della documentazione necessaria, invocando i poteri istruttori officiosi del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il giudice della riparazione dispone di poteri istruttori officiosi (anche invocabili mediante richiesta alla P.A. ai sensi degli artt. 213 e 738 c.p.c.) e può acquisire atti d'ufficio se la documentazione è insufficiente. Tuttavia, tali poteri trovano un limite: non possono sostituirsi all'obbligo del richiedente di prospettare e allegare i fatti costitutivi dell'azione, sia positivi (es. proscioglimento) sia negativi (es. mancato riconoscimento della fungibilità o assenza di altra richiesta). Nel caso di specie la parte era rimasta inerte rispetto alle specifiche sollecitazioni sulla mancata allegazione dei fatti negativi necessari per un giudizio di ipotetica accoglibilità; la Corte territoriale ha quindi legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e rifusione di euro 1.000 al Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione; la sentenza precisa quali fatti positivi e negativi devono essere allegati come condizione dell'azione.

  • art. 315 e art. 645 cod. proc. pen.

    Norme procedurali che consentono la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza; applicate per la mancata integrazione documentale richiesta al proponente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Norme di impugnazione indicate nel ricorso per dedurre violazione di legge e motivazione illogica; la Corte le valuta non fondate.

  • art. 213 e art. 738, comma 3, cod. proc. civ.

    Attribuiscono al giudice civile (e trasversalmente al giudice della riparazione) il potere di chiedere d'ufficio informazioni e acquisire documenti dalla P.A.; la Corte conferma tale potere ma ne delimita l'esercizio rispetto all'onere probatorio del richiedente.

  • art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.

    Riferimenti alle condizioni di applicabilità della custodia cautelare; la Corte richiama questi articoli come elementi costitutivi positivi da allegare quando pertinenti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione della cassazione ai soli profili necessari; la Corte si attiene a tali limiti nell'esposizione delle censure.

  • art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma evocata con riferimento al deposito delle conclusioni scritte nel processo telematico; menzionata riguardo agli atti difensivi presentati dalle parti.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione ha poteri istruttori officiosi e può acquisire documenti dalla P.A., ma tali poteri non autorizzano a sopperire all'inerzia della parte quando mancano le allegazioni essenziali che configurano l'azione.
  • L'attore deve allegare non solo i fatti positivi (es. proscioglimento, insussistenza delle condizioni cautelari) ma anche i fatti negativi necessari (es. mancata fruizione della fungibilità, assenza di altra istanza), perché il giudice possa compiere un primo vaglio di ipotetica accoglibilità.
  • Se il giudice sollecita specificamente integrazioni documentali e la parte non ottempera nonostante più rinvii, la mancata acquisizione d'ufficio di atti ulteriori può essere legittima e l'istanza può essere dichiarata inammissibile.
  • Prima di chiedere al giudice l'acquisizione d'ufficio di documenti, il ricorrente deve comunque aver posto in prospettazione i fatti essenziali che giustifichino la richiesta di indennizzo; l'ufficio non sostituisce l'onere di allegazione.
  • In procedimenti che tutelano diritti fondamentali (come la riparazione per ingiusta detenzione) il giudice ha poteri istruttori rafforzati, ma esiste un equilibrato confine tra integrazione d'ufficio e dovere del richiedente di allegare la condizione dell'azione.

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