Sentenza n. 56/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, nonché declaratoria dell’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata INPS di provvedere in ordine alle istanze di cui agli atti in virtù dei poteri alla medesima conferiti e conseguente condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alle istanze entro il termine di 30 giorni. Con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’INPS sull’istanza di annullamento e/o revoca in autotutela di quattro avvisi di addebito contributivi
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’INPS sull’istanza del 7 ottobre 2024, concernente l’annullamento o la revoca in autotutela di quattro avvisi di addebito relativi a contributi riferiti al periodo dal 26 febbraio 2019 al 23 dicembre 2022 e alla società di cui era titolare e socio unico. Ha dedotto la violazione dei principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, dell’art. 97 Cost., dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 2 l. 241/1990; la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, del regolamento INPS n. 9 del 18 gennaio 2023 e della circolare INPS n. 47 del 17 maggio 2023; nonché l’illegittimità degli addebiti per il periodo successivo alla cessazione dell’attività societaria. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la devoluzione della controversia al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Le Agenzie fiscali hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito della giurisdizione, hanno richiamato l’orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria sulle istanze di autotutela relative ad avvisi di addebito contributivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il giudice ha precisato che l’azione avverso il silenzio, pur disciplinata dall’art. 117 c.p.a., non attribuisce di per sé la giurisdizione amministrativa: la giurisdizione deve essere determinata secondo i criteri ordinari di riparto in relazione al rapporto sostanziale cui si riferisce l’istanza rimasta inevasa. Poiché la domanda riguardava contributi previdenziali e avvisi di addebito emessi dall’INPS, la controversia incide su diritti soggettivi ed è devoluta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 46/1999. Il ricorrente potrà riproporre la causa davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio non deriva dall’art. 117 del c.p.a., che è norma sul rito
L’azione avverso il silenzio è un rito e non costituisce, di per sé, una fonte autonoma di giurisdizione amministrativa; essa è esperibile davanti al giudice amministrativo solo quando il rapporto sostanziale rientra nella sua giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
è da escludersi che tale disposizione fondi un’ipotesi di giurisdizione esclusiva al di fuori degli eccezionali casi tassativamente contemplati dall’art. 133 c.p.a.
La disciplina del silenzio non amplia le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo oltre i casi tassativamente previsti.
art. 24 d.lgs. 46/1999
gli avvisi di addebito possono essere opposti entro il termine di quaranta giorni dalla notifica ... davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro
Le controversie relative agli avvisi di addebito e ai contributi dovuti agli enti previdenziali spettano al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.
art. 11 c.p.a.
La causa potrà essere riproposta davanti al Giudice fornito di giurisdizione
La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo il meccanismo della translatio iudicii.
art. 2 l. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo di conclusione del procedimento, ma non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è stata invocata con riferimento alla richiesta di annullamento d’ufficio degli avvisi di addebito, ma la relativa questione sostanziale non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
È stato applicato per disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso all’INPS, inizialmente non regolarmente notificato.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai principi di celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, senza esame nel merito.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato invocato dal ricorrente in relazione al diritto a una buona amministrazione, senza esame nel merito.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento non determina autonomamente la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’art. 117 c.p.a. disciplina il rito e non il riparto di giurisdizione.
- Il rito sul silenzio è esperibile davanti al giudice amministrativo soltanto quando il rapporto sostanziale cui si riferisce l’istanza inevasa rientra nella giurisdizione amministrativa; se la domanda riguarda diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario, il giudice amministrativo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
- Le controversie relative ai contributi previdenziali e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali rientrano nella giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando la domanda sia formalmente proposta come azione contro il silenzio su un’istanza di autotutela.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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