Sentenza n. 892/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato e notificato in data 23 febbraio 2026, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla ricorrente il 20 giugno 2023; nonché per la condanna dell’Amministrazione medesima a provvedere al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo entro un termine perentorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per insufficienza del reddito personale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, residente stabilmente in Italia dal 2016 e titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha impugnato il diniego adottato dalla Questura sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L'Amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito reddituale, assumendo che dovesse essere dimostrato esclusivamente mediante redditi personali della richiedente e che non potessero rilevare le risorse dei familiari conviventi. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE e dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, nonché il difetto di istruttoria, sostenendo che il nucleo familiare convivente, composto dalla ricorrente e dai cinque figli, disponeva di redditi da lavoro stabili e regolari, idonei a garantire il sostentamento complessivo. È stata inoltre chiesta la condanna dell'Amministrazione al rilascio del titolo entro un termine perentorio.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato il diniego. Ha ritenuto illegittima l'interpretazione amministrativa che imponeva la titolarità di un reddito personale, poiché l'art. 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE richiede risorse stabili, regolari e sufficienti senza limitarne la provenienza. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, possono rilevare anche risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire stabilmente il sostentamento del richiedente. Anche l'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 deve essere interpretato conformemente al diritto dell'Unione e impone una valutazione complessiva della situazione economica del nucleo familiare convivente; tale conclusione è coerente con l'art. 29, comma 3, lettera b), del medesimo decreto e con l'art. 16, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 394/1999. Nel caso concreto, l'Amministrazione ha omesso di considerare i redditi stabili e regolari dei cinque figli conviventi, incorrendo in difetto di istruttoria e motivazione e violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto contraddittorio, poiché gli stessi figli avevano ottenuto il medesimo titolo di soggiorno sulla base della situazione economica del nucleo familiare. Il ritardo nella definizione dell'istanza non è stato considerato vizio del provvedimento finale, potendo eventualmente fondare un'autonoma domanda risarcitoria. È stata invece respinta la domanda di condanna al rilascio diretto del permesso, poiché l'Amministrazione conserva un potere non vincolato e deve procedere a una rinnovata valutazione istruttoria. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 5, par. 1, lett. a), direttiva 2003/109/CE
risorse stabili, regolari e sufficienti
Il requisito economico non è limitato ai redditi personali del richiedente; possono rilevare anche risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire stabilmente il sostentamento.
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
La disponibilità del reddito deve essere valutata in conformità al diritto dell'Unione e con riferimento alla complessiva situazione economica del nucleo familiare convivente, senza esigere necessariamente un reddito personale.
art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente
La disciplina considera rilevanti, ai fini della verifica reddituale, anche i redditi dei familiari conviventi.
art. 16, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 394/1999
reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico
La documentazione del requisito reddituale deve tenere conto dei redditi dei familiari conviventi non a carico.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il requisito delle risorse economiche stabili, regolari e sufficienti non può essere interpretato nel senso di richiedere necessariamente un reddito personale del richiedente.
- Nel calcolo delle risorse economiche rilevanti per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possono essere considerate le risorse messe a disposizione da familiari conviventi o da altri terzi, purché lecite, stabili, regolari e concretamente idonee a garantire il sostentamento del richiedente.
- L'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e complessiva della situazione economica del nucleo familiare convivente e non può fondare il diniego su una lettura meramente formale della titolarità individuale dei redditi.
- L'omessa considerazione dei redditi stabili e regolari dei familiari conviventi integra difetto di istruttoria e di motivazione e può determinare la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- L'annullamento del diniego non comporta automaticamente la condanna dell'Amministrazione al rilascio del permesso quando residui un potere non vincolato che richieda una rinnovata valutazione istruttoria.
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