Sentenza del 10/09/2018 n. 1375 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Onere di verificare la causa di irreperibilità del destinatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità e gli effetti della notifica di un atto fiscale a un destinatario risultato irreperibile. Gli eredi hanno contestato che fosse loro imputabile la mancata comunicazione del decesso o del domicilio fiscale, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare autonomamente la causa dell'irreperibilità. In particolare, in assenza di una precedente comunicazione specifica relativa alla pendenza fiscale, gli eredi non erano tenuti a sapere che il de cuius fosse divenuto debitore dell'Amministrazione né a comunicare il decesso o il proprio domicilio fiscale.
La decisione
La sentenza afferma che l'onere di verificare la causa dell'irreperibilità del destinatario grava sull'Amministrazione. Se l'irreperibilità dipende dal decesso, gli eredi non possono essere ritenuti responsabili per non aver comunicato il decesso o il proprio domicilio fiscale quando non avevano ricevuto una specifica comunicazione della pendenza fiscale. Poiché l'atto attestante la pretesa è giunto tardivamente nella loro disponibilità dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, la pretesa può risentire degli effetti della prescrizione. L'esito è quindi favorevole agli eredi, con prevalenza delle loro contestazioni sulla regolarità e tempestività della pretesa.
Massime di principio
- Quando un destinatario risulta irreperibile, l'Amministrazione deve svolgere verifiche diligenti sulla causa dell'irreperibilità, soprattutto per accertare l'eventuale decesso.
- Gli eredi non sono automaticamente obbligati a comunicare il decesso del contribuente o il proprio domicilio fiscale se non hanno ricevuto una specifica comunicazione relativa a una pendenza fiscale.
- Non è corretto presumere che gli eredi conoscano i debiti fiscali del de cuius prima di ricevere un atto o una comunicazione idonea a renderli consapevoli della pretesa.
- Una notifica eseguita tardivamente o senza adeguate verifiche può non interrompere validamente la prescrizione della pretesa tributaria.
- La regolarità della notifica deve essere valutata considerando sia gli adempimenti dell'Amministrazione sia la concreta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario o degli eredi.
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