Sentenza n. 3009/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro di Diagnostica Radiologica e Strumentale Dott. Leonardo Vitolo S.r.l. il 4/4/2023, per l’annullamento: 1) della deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 37 del 17 gennaio 2023, avente ad oggetto: “Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1168 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale - integrazione allegati.”; 2) della deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 1168 del 19 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 -macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale.”; 3) nonché di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni relative alla definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2020 nell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale, con quantificazione delle somme liquidabili e non liquidabili
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha determinato, per l’anno 2020, la regressione tariffaria applicata alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, contestando tra l’altro l’erronea contabilizzazione del fatturato prodotto, la quantificazione delle somme liquidabili e non liquidabili, nonché le successive deliberazioni di modifica e integrazione. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la mancata notifica a eventuali controinteressati, l’incidenza della clausola di salvaguardia contrattuale e la mancata impugnazione di una deliberazione ricognitiva, oltre all’infondatezza nel merito. La ricorrente, alla luce del sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione, chiedendo la compensazione delle spese per la novità dell’indirizzo giurisprudenziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia non riguarda la determinazione dei tetti di spesa, la programmazione sanitaria, la capacità operativa massima o i criteri generali di riparto della spesa, che possono coinvolgere l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione. Essa concerne invece esclusivamente le modalità, i tempi e la quantificazione della regressione tariffaria applicata alla singola struttura, nonché il recupero di somme ritenute non dovute dall’ASL sulla base del rapporto contrattuale. Tali attività hanno natura meramente patrimoniale e privatistica, riconducibile al rapporto obbligo-pretesa, sicché il giudice ordinario può accertare direttamente l’effettiva debenza dei corrispettivi e le singole componenti del credito. Il giudice amministrativo può considerare gli atti a monte determinativi dei tetti di spesa come meri fatti, senza sindacarne la legittimità. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il giudizio venga riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state compensate in ragione del sopravvenuto consolidamento dell’orientamento sulla giurisdizione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
«quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»
Nelle controversie relative a concessioni di pubblico servizio, le questioni concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono alla giurisdizione ordinaria quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio indicato dal giudice.
Massime di principio
- Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate relative alla regressione tariffaria appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi di applicazione e il recupero delle somme, senza contestare l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria.
- La determinazione dei tetti di spesa, della capacità operativa massima e dei criteri generali di ripartizione della spesa sanitaria involge invece l’esercizio di poteri autoritativi e rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva; la successiva applicazione concreta della regressione tariffaria, se meramente contabile e contrattuale, appartiene al giudice ordinario.
- Gli atti con cui l’azienda sanitaria calcola o recupera somme ritenute non dovute in applicazione di accordi contrattuali con una struttura accreditata sono atti privatistici, non espressione di potere autoritativo, e possono essere direttamente scrutinati dal giudice ordinario sotto il profilo dell’esistenza e della quantificazione del credito.
- In una controversia patrimoniale sulla regressione tariffaria, gli atti amministrativi a monte che hanno fissato i tetti di spesa e i criteri generali possono essere considerati dal giudice ordinario come meri fatti, senza che sia necessario verificarne la legittimità come atti giuridici.
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