Cassazione Penale, Sentenza n. 14776/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto ex art. 666 comma 2 c.p.p. del G.i.p. che ha rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena relativa al decreto penale di condanna del 26/10/2021 (pena: mesi 2, giorni 20 di arresto e euro 1.200), sostituita con lavoro di pubblica utilita' per 85 giorni per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30/4/1992). Il G.i.p. aveva precedentemente revocato la pena sostitutiva per mancata esecuzione (provvedimento del 12/09/2024) e ritenuto di non poter concedere la sospensione condizionale nella fase esecutiva; inoltre ha osservato che la ricorrente non aveva opposto il decreto penale, sede in cui avrebbe potuto richiedere il beneficio. La ricorrente ha dedotto inosservanza/erronea applicazione di norme e violazione del contraddittorio sostenendo che l'accettazione del lavoro di pubblica utilita' non poteva costituire rinuncia tacita alla sospensione condizionale.
La decisione
Il ricorso viene rigettato. La Corte conferma che l'accoglimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' comporta tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena per la incompatibilita' tra i due istituti, richiamando la giurisprudenza (Sez. 4, n. 36783/2020). Di conseguenza la richiesta della ricorrente e' infondata e il ricorso e' respinto. La ricorrente e' altresi' condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del procedimento d'impugnazione davanti al giudice dell'esecuzione; il G.i.p. ha esercitato i poteri di giudice dell'esecuzione nell'ambito del provvedimento impugnato.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992
Individua il reato contestato (guida sotto l'influenza dell'alcool).
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992
Prevede la possibilita' di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita'. Nel caso concreto la Corte rileva che l'accoglimento di tale sanzione sostitutiva e' incompatibile con la successiva concessione della sospensione condizionale della pena (tacita rinuncia).
art. 163 cod. pen.; art. 459, 666, 667 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla ricorrente per sostenere profili sostanziali e procedurali; la Corte pero' ritiene che non giustifichino la concessione del beneficio nella fase esecutiva quando e' intervenuta la sostituzione con lavoro di pubblica utilita' e non vi e' stata opposizione al decreto penale.
Sez. 4, n. 36783
09/12/2020, Caltis, Rv. 280086
Giurisprudenza di legittimita' richiamata come principio secondo cui l'accettazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' equivale a tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, per incompatibilita' tra i due istituti.
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Costituzione
Richiamate dalla ricorrente per profili di diritto e garanzie; la Corte non ritiene che il richiamo alle norme costituzionali superi la regola di incompatibilita' tra sanzione sostitutiva e sospensione condizionale o giustifichi la concessione del beneficio nella fase esecutiva.
Massime di principio
- L'accettazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' prevista dall'art. 186 comma 9-bis e' compatibile con una tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena: i due istituti sono considerati incompatibili.
- La fase esecutiva e il giudice dell'esecuzione hanno limiti: molte istanze relative a benefici sostanziali della pena devono essere prospettate nella sede di opposizione al decreto penale di condanna; non e' automaticamente possibile ottenere la sospensione condizionale in esecuzione se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dalla giurisprudenza.
- Se si intende chiedere la sospensione condizionale della pena rispetto a un decreto penale, e' prudente proporre opposizione al decreto penale anziche' limitarsi ad accettare una pena sostitutiva, per non rischiare la perdita della possibilita' di ottenere il beneficio per tacita rinuncia.
- Il mancato adempimento del lavoro di pubblica utilita' puo' portare alla revoca della pena sostitutiva e al ripristino della pena detentiva/pecuniaria originaria, senza che cio' comporti automaticamente la concessione della sospensione condizionale in fase esecutiva.
- Richiami a garanzie costituzionali o a questioni di motivazione devono essere valutati alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabile: l'assenza di contraddittorio formale nella fase esecutiva non basta, di per se', a invalidare il rigetto quando la regola di incompatibilita' e le modalita' procedurali siano state rispettate.
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