Cassazione Penale, Ordinanza n. 04744/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione e coltivazione di marijuana in quantità e modalità ritenute incompatibili con il solo uso personale. La difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e la qualificazione della condotta, ma l'ordinanza rileva che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate nei gradi di merito, privi di specifico confronto con la motivazione impugnata e diretti in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio. È stata inoltre censurata la conferma della recidiva, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse non illogica e adeguatamente fondata sui precedenti specifici e sulla sistematicità delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché generiche, reiterative e volte a sollecitare una rilettura del fatto e delle prove; ha inoltre ritenuto immune da illogicità la motivazione sulla finalità di spaccio, desunta dalla suddivisione in dosi, dalla disponibilità di strumenti di pesatura, dalla presenza di bustine e barattoli con sostanza stupefacente in più stanze dell'abitazione, nonché dalla presenza di 9 piante idonee alla produzione della medesima sostanza. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per la detenzione e coltivazione di marijuana; nel caso concreto la condotta è stata ritenuta non compatibile con il solo uso personale e sintomatica di finalità di commercializzazione, pur nell'ambito della fattispecie contestata.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già disattese dai giudici di merito, se non accompagnate da un concreto e specifico confronto con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una rilettura del fatto, riservate al giudice di merito.
- La finalità di spaccio di sostanza stupefacente può essere desunta da plurimi indici fattuali, quali la suddivisione in dosi, la disponibilità di strumenti per la pesatura, il rinvenimento di bustine e contenitori vuoti e la collocazione della sostanza in più ambienti dell'abitazione.
- Ai fini della conferma della recidiva, è sufficiente una motivazione non illogica che valorizzi precedenti specifici e la sistematicità delle condotte criminose; contestazioni meramente apodittiche non sono idonee a scalfire la decisione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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