Cassazione Penale, Sentenza n. 16308/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/10/2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 15/09/2021 del GIP. Denuncia la mancata e insufficiente motivazione circa la sussistenza del reato associativo ex art. 291-quater D.lgs. n.43/1973, lamentando motivazione apparente e illogica, omissione di validazione della ricostruzione accusatoria e difensiva e apodittiche affermazioni senza percorso logico-giuridico che consentano il controllo della decisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto legittimo il rinvio del Tribunale del riesame all'ordinanza applicativa (GIP) quando non siano state svolte contestazioni specifiche e concrete dal ricorrente; ha richiamato l'ammissione degli addebiti e le intercettazioni richiamate nel provvedimento originario come elementi di gravità indiziaria. La Corte ha inoltre affermato che l'interpretazione delle conversazioni è questione di merito e che l'art.125 c.p.p. non può essere usato in Cassazione per contestare valutazioni di gravità indiziaria. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
richiamato in quanto il ricorso è stato trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020
La procedura del ricorso è stata trattata secondo la disciplina speciale richiamata; il collegio si è formato e ha deciso nei termini previsti dal citato decreto.
D.lgs. n.43/1973, art. 291-bis
menzionato nell'ordinanza come uno dei reati contestati
Richiamato come parte del quadro di reati contestati; la gravità indiziaria è stata ritenuta fondata anche sulle risultanze citate nell'ordinanza genetica.
D.lgs. n.43/1973, art. 291-quater
specificamente contestato quanto alla sussistenza del reato associativo
Il ricorso contestava la motivazione sulla sussistenza del reato associativo ex art. 291-quater; il Collegio ha ritenuto che il riesame abbia validamente rinviato alla precedente ordinanza e agli elementi indicati (intercettazioni, ammissione degli addebiti).
Codice di procedura penale, art. 125
richiamato nel dispositivo come norma sulla motivazione (menzionata in senso negativo dal Collegio)
La Corte osserva che l'art.125 c.p.p. disciplina aspetti formali della motivazione; non è ammissibile in Cassazione usare tale norma per rimettere in discussione la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che è materia di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
applicato per la statuizione sulle spese e sul versamento alla Cassa delle Ammende
Prevede le conseguenze a carico del ricorrente per ricorso inammissibile, con facoltà di condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; il Collegio ha applicato tale disposizione fissando €3.000,00.
Corte Costituzionale, sentenza 7-13 giugno 2000, n.186
citata nel provvedimento come principio di riferimento
Richiamata per il principio che l'inammissibilità del ricorso può essere ascrivibile a colpa del ricorrente e giustificare l'imposizione di oneri a suo carico.
Massime di principio
- Se si contesta la mancata motivazione del giudice del riesame è necessario indicare in modo specifico e concreto le aporie logiche o i travisamenti: allegazioni generiche o la sola produzione della memoria difensiva non sono sufficienti in Cassazione.
- Il tribunale del riesame può legittimamente rinviare alla motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura (GIP) quando il ricorrente non abbia sollevato contestazioni puntuali in sede di merito o con memoria specifica.
- L'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato e l'esistenza di elementi quali intercettazioni, richiamate nell'ordinanza originaria, rafforzano la possibilità per il riesame di convalidare la gravità indiziaria; chi impugna deve indicare dove queste risultanze siano state travisate in modo preciso.
- La valutazione e l'interpretazione di conversazioni intercettate sono questioni di merito affidate al giudice e difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo errori logici evidenti e puntualmente denunciati.
- L'art.125 c.p.p. tutela la forma e la completezza della motivazione; non può essere utilizzato in Cassazione per ottenere la riconsiderazione valutativa dei gravi indizi, che richiede esame di merito.
- Esiste il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a somme per la Cassa delle Ammende se il ricorrente omette l'onere di specificità nella doglianza: le impugnazioni devono essere fondate e ragionate, non meramente assertive.
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