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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16308/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/10/2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 15/09/2021 del GIP. Denuncia la mancata e insufficiente motivazione circa la sussistenza del reato associativo ex art. 291-quater D.lgs. n.43/1973, lamentando motivazione apparente e illogica, omissione di validazione della ricostruzione accusatoria e difensiva e apodittiche affermazioni senza percorso logico-giuridico che consentano il controllo della decisione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto legittimo il rinvio del Tribunale del riesame all'ordinanza applicativa (GIP) quando non siano state svolte contestazioni specifiche e concrete dal ricorrente; ha richiamato l'ammissione degli addebiti e le intercettazioni richiamate nel provvedimento originario come elementi di gravità indiziaria. La Corte ha inoltre affermato che l'interpretazione delle conversazioni è questione di merito e che l'art.125 c.p.p. non può essere usato in Cassazione per contestare valutazioni di gravità indiziaria. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    richiamato in quanto il ricorso è stato trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

    La procedura del ricorso è stata trattata secondo la disciplina speciale richiamata; il collegio si è formato e ha deciso nei termini previsti dal citato decreto.

  • D.lgs. n.43/1973, art. 291-bis

    menzionato nell'ordinanza come uno dei reati contestati

    Richiamato come parte del quadro di reati contestati; la gravità indiziaria è stata ritenuta fondata anche sulle risultanze citate nell'ordinanza genetica.

  • D.lgs. n.43/1973, art. 291-quater

    specificamente contestato quanto alla sussistenza del reato associativo

    Il ricorso contestava la motivazione sulla sussistenza del reato associativo ex art. 291-quater; il Collegio ha ritenuto che il riesame abbia validamente rinviato alla precedente ordinanza e agli elementi indicati (intercettazioni, ammissione degli addebiti).

  • Codice di procedura penale, art. 125

    richiamato nel dispositivo come norma sulla motivazione (menzionata in senso negativo dal Collegio)

    La Corte osserva che l'art.125 c.p.p. disciplina aspetti formali della motivazione; non è ammissibile in Cassazione usare tale norma per rimettere in discussione la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che è materia di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    applicato per la statuizione sulle spese e sul versamento alla Cassa delle Ammende

    Prevede le conseguenze a carico del ricorrente per ricorso inammissibile, con facoltà di condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; il Collegio ha applicato tale disposizione fissando €3.000,00.

  • Corte Costituzionale, sentenza 7-13 giugno 2000, n.186

    citata nel provvedimento come principio di riferimento

    Richiamata per il principio che l'inammissibilità del ricorso può essere ascrivibile a colpa del ricorrente e giustificare l'imposizione di oneri a suo carico.

Massime di principio

  • Se si contesta la mancata motivazione del giudice del riesame è necessario indicare in modo specifico e concreto le aporie logiche o i travisamenti: allegazioni generiche o la sola produzione della memoria difensiva non sono sufficienti in Cassazione.
  • Il tribunale del riesame può legittimamente rinviare alla motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura (GIP) quando il ricorrente non abbia sollevato contestazioni puntuali in sede di merito o con memoria specifica.
  • L'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato e l'esistenza di elementi quali intercettazioni, richiamate nell'ordinanza originaria, rafforzano la possibilità per il riesame di convalidare la gravità indiziaria; chi impugna deve indicare dove queste risultanze siano state travisate in modo preciso.
  • La valutazione e l'interpretazione di conversazioni intercettate sono questioni di merito affidate al giudice e difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo errori logici evidenti e puntualmente denunciati.
  • L'art.125 c.p.p. tutela la forma e la completezza della motivazione; non può essere utilizzato in Cassazione per ottenere la riconsiderazione valutativa dei gravi indizi, che richiede esame di merito.
  • Esiste il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a somme per la Cassa delle Ammende se il ricorrente omette l'onere di specificità nella doglianza: le impugnazioni devono essere fondate e ragionate, non meramente assertive.

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