Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21093/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I ricorsi deducevano, in sostanza, vizi della motivazione con riferimento sia alla responsabilità penale sia al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato, sono proponibili solo censure relative a: eventuali vizi incidenti sulla volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità tra quanto concordato e quanto deciso, oppure sull'applicazione di una pena illegale. Nel caso di specie le doglianze non rientravano in tali limiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure mosse non fossero ammissibili contro una sentenza emessa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    La sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e alla pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    L'inammissibilità dei ricorsi, perché proposti contro una decisione resa a seguito di concordato in appello con motivi non consentiti, può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma...

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 86

    tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale

    Viene richiamato il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono proponibili in cassazione soltanto censure strettamente inerenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione e alla legalità della pena.
  • Le doglianze che investono nel merito la responsabilità penale o la misura della pena, se non deducono una pena illegale o un vizio del consenso/concordato, sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.