Sentenza n. 5490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20954/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Lazio che aveva sospeso il giudizio di annullamento del provvedimento di riedizione della graduatoria concorsuale fino alla definizione del giudizio civile sulla decadenza dall'assunzione per rinuncia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza con cui il TAR aveva sospeso, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., il giudizio avente a oggetto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione della nuova graduatoria concorsuale. Tale provvedimento, adottato in esecuzione di precedenti sentenze di annullamento della graduatoria originaria, aveva mantenuto fermi gli effetti medio tempore prodotti e aveva escluso dalla graduatoria dei vincitori i candidati che, nelle more, avevano rinunciato all'assunzione o erano comunque cessati dal rapporto. L'appellante sosteneva che il TAR avesse travisato la precedente sentenza del Consiglio di Stato, poiché la controversia amministrativa riguardava la legittimità della nuova graduatoria e l'estensione temporale degli effetti dell'annullamento della graduatoria originaria, mentre il provvedimento di decadenza dall'assunzione per rinuncia avrebbe dovuto ritenersi automaticamente caducato per effetto retroattivo dell'annullamento della graduatoria. Deduceva inoltre che non sussistesse una pregiudizialità necessaria, anche perché il giudizio sulla decadenza era ancora pendente e non vi era stata acquiescenza. È stata altresì eccepita dall'appellato l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione di una sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato l'impugnazione dell'appellante nel giudizio del lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. In via preliminare ha chiarito che, nonostante la fissazione dell'udienza pubblica, si applicava il rito camerale previsto dall'art. 87 c.p.a. ai sensi dell'art. 79, comma 3, c.p.a.; la trattazione in pubblica udienza non comporta comunque la nullità della decisione. Ha respinto anche l'eccezione di improcedibilità, poiché l'appellante aveva documentato di avere proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello e il giudizio ritenuto pregiudiziale era quindi ancora pendente. Nel merito, ha ritenuto corretta la sospensione disposta dal TAR. La validità e l'efficacia della rinuncia all'assunzione, oggetto del giudizio pendente davanti al giudice ordinario, costituiscono un antecedente tecnico-giuridico sia delle condizioni dell'azione amministrativa sia della posizione sostanziale dell'appellante: se fosse accertata con efficacia di giudicato la definitiva rinuncia all'assunzione, verrebbero meno la posizione differenziata e l'interesse a contestare la nuova graduatoria. La pregiudizialità sussiste anche sul piano sostanziale, poiché il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado presuppone la precedente rinuncia e la conseguente decadenza, applicandole in modo vincolato per escludere l'appellante dall'elenco dei vincitori. I due giudizi riguardano rapporti distinti e autonomi: il giudizio ordinario concerne il diritto soggettivo all'assunzione e la validità della decadenza, mentre quello amministrativo riguarda l'interesse legittimo pretensivo al riconoscimento di una posizione utile nella graduatoria rieditata. Il Consiglio di Stato ha escluso che il giudice amministrativo potesse risolvere incidenter tantum la questione della caducazione della decadenza per effetto dell'annullamento della graduatoria, sia perché la decadenza è un atto datoriale di diritto privato collocato a valle e fuori dalla procedura selettiva, sia perché una decisione incidentale avrebbe potuto confliggere con il giudicato riservato al giudice ordinario. L'ordinanza di sospensione è stata quindi confermata. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 79, comma 3, c.p.a.
Prevede l'applicazione del rito camerale al giudizio di impugnazione dell'ordinanza di sospensione necessaria e consente di individuare il rito applicabile anche quando la causa sia stata fissata per la pubblica udienza.
art. 87 c.p.a.
Disciplina il rito camerale; la trattazione in pubblica udienza, in luogo della camera di consiglio, non costituisce motivo di nullità della decisione ai sensi del comma 4.
art. 73 c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie è stato valutato alla luce della dimidiazione propria del rito camerale.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria ricorre quando la decisione di una causa dipende dalla definizione, con efficacia di giudicato, di altra controversia e sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, tale da evitare il rischio di conflitto tra giudicati.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici, comprese le questioni concernenti la riedizione del potere e l'esecuzione delle pronunce di annullamento.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base processuale della precedente rimessione della causa al giudice di primo grado dopo la declaratoria della giurisdizione amministrativa.
art. 336, comma 2, c.p.c.
È richiamato per distinguere la pregiudizialità logica, in cui la riforma o cassazione della decisione antecedente determina l'automatica caducazione di quella successiva, dalla pregiudizialità tecnica che impone la sospensione necessaria.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone una dipendenza tecnico-giuridica, e non una mera connessione logica o fattuale, tra due controversie: la questione oggetto del giudizio pregiudiziale deve costituire l'indispensabile antecedente della decisione e deve essere definita con efficacia di giudicato, così da prevenire il rischio di conflitto tra giudicati.
- Sussiste pregiudizialità tecnica quando la definizione, da parte del giudice ordinario, della validità ed efficacia di un atto datoriale di diritto privato condiziona l'esistenza dell'interesse e della legittimazione a ricorrere nel giudizio amministrativo relativo alla riedizione del potere concorsuale.
- Quando un provvedimento amministrativo di riedizione della graduatoria esclude un candidato in applicazione vincolata di una precedente rinuncia all'assunzione e della conseguente decadenza, il giudizio sulla validità di tali atti costituisce antecedente tecnico-giuridico del giudizio amministrativo sulla graduatoria.
- Il giudice amministrativo non può risolvere incidenter tantum una questione relativa alla validità ed efficacia di un atto datoriale di diritto privato quando essa è oggetto di un autonomo giudizio davanti al giudice ordinario destinato a definirla con efficacia di giudicato, poiché ciò potrebbe determinare un contrasto tra decisioni.
- La decadenza dall'assunzione, quale atto datoriale di diritto privato collocato a valle della procedura concorsuale, non è automaticamente travolta dall'annullamento della graduatoria amministrativa, salvo che la relativa questione sia definita dal giudice competente secondo le regole proprie del rapporto di lavoro.
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