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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 11726 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che il D.P.R. n. 602/1973, art. 26 imponesse l'applicazione dell'art. 139 c.p.c. e quindi la notifica presso la sua effettiva residenza anagrafica. La cartella, invece, era stata notificata il 26 settembre 2003 presso il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi, mediante consegna alla madre qualificatasi come familiare convivente, sebbene il contribuente avesse già trasferito la residenza anagrafica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo valida la notifica della cartella. L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, richiamando l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, non impone necessariamente la notifica presso la residenza anagrafica, ma consente di notificare l'atto presso il domicilio fiscale risultante dalle dichiarazioni del contribuente. Poiché alla data della notifica il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione era ancora quello utilizzato dall'agente della riscossione e la variazione era stata comunicata solo successivamente, la notifica è stata ritenuta rituale. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rimborsare a E.P. S.p.A. 2.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La disposizione disciplina la notificazione della cartella di pagamento e richiama le modalità previste dalla normativa sulle notifiche degli atti tributari.

    Non impone che la cartella sia notificata esclusivamente presso la residenza anagrafica del contribuente; la notifica può essere eseguita presso il domicilio fiscale secondo le regole del D.P.R. n. 600/1973.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c)

    La notifica degli avvisi e di ogni altro atto che per legge deve essere notificato al contribuente, se non avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata nel domicilio fiscale.

    Il domicilio fiscale costituisce il luogo ordinario di notificazione degli atti tributari quando non vi sia consegna personale al destinatario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, commi 2 e 4

    Il contribuente deve indicare nella dichiarazione presentata agli uffici finanziari il proprio domicilio fiscale, con la precisazione dell'indirizzo.

    L'indirizzo indicato nella dichiarazione vale come elezione di domicilio fiscale e può prevalere, ai fini della notifica, sulla diversa residenza anagrafica non ancora comunicata all'amministrazione finanziaria.

  • Art. 139 c.p.c.

    La disciplina generale della notificazione presso la residenza non si applica in modo esclusivo alle cartelle di pagamento, poiché la normativa tributaria individua nel domicilio fiscale il luogo di notifica ordinario.

Massime di principio

  • Per gli atti tributari, la notifica deve essere valutata principalmente in base al domicilio fiscale risultante agli uffici finanziari e non soltanto alla residenza anagrafica effettiva.
  • Se il contribuente cambia residenza ma non comunica tempestivamente la variazione all'amministrazione finanziaria, può risultare valida la notifica eseguita presso il precedente domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi.
  • L'indirizzo riportato nella dichiarazione fiscale opera come elezione di domicilio e tutela l'affidamento dell'amministrazione, purché la notifica sia effettuata secondo le modalità previste dalla normativa tributaria.
  • La consegna della cartella a un familiare convivente presso il domicilio fiscale può perfezionare validamente la notifica, anche se il contribuente non risiede più anagraficamente in quel luogo, quando la variazione non era ancora stata comunicata agli uffici.
  • È opportuno comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio fiscale e verificare che essa risulti nelle dichiarazioni o negli archivi dell'amministrazione prima di contestare una notifica.

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