Cassazione Civile, Ordinanza n. 17824/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per il recupero dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2013 alla cassa di previdenza dei geometri, a seguito dell'iscrizione d'ufficio del professionista. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione alla cartella, ma aveva comunque esaminato il merito ritenendo legittima la pretesa contributiva; la Corte d'appello ha confermato la decisione, affermando che l'iscrizione all'albo dei geometri era sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione alla cassa e che l'attività svolta quale socio, vicepresidente o consigliere di società edilizie era congrua rispetto alla professione, mentre non era ostativa l'iscrizione alla gestione separata INPS. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme che disciplinano l'iscrizione alla cassa e il potere regolamentare della stessa, sostenendo che la cassa non potesse ampliare con lo statuto i criteri legali di iscrizione e di contribuzione; con il secondo ha censurato la decisione per aver ritenuto sussistente l'obbligo contributivo nonostante l'iscrizione alla gestione separata INPS e la mancata prova di un esercizio libero-professionale continuativo ed esclusivo, invocando anche norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove. La cassa ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che la tardività dell'opposizione non avrebbe inciso solo sull'azione esecutiva ma avrebbe reso definitivo l'accertamento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati i due motivi, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha osservato che la giurisprudenza di legittimità, in tema di cassa dei geometri liberi professionisti, considera sufficiente ai fini dell'obbligo di iscrizione e del pagamento della contribuzione minima l'iscrizione all'albo professionale, indipendentemente dall'occasionalità dell'esercizio, dalla mancata produzione di reddito o dall'iscrizione ad altra gestione INPS. Ha inoltre ritenuto legittima la disciplina statutaria e regolamentare della cassa, compresa la previsione di condizioni per derogare alla presunzione di esercizio professionale, e ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché l'onere di presentare l'autocertificazione richiesto dalla regolamentazione di categoria discende dalla normativa stessa. Il ricorso incidentale, essendo subordinato all'accoglimento del principale, è rimasto assorbito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
primo e secondo motivo del ricorso
La doglianza è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 22 legge n. 773 del 1980
Richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano l'iscrizione alla cassa e i suoi presupposti.
art. 1, comma 14, legge n. 236 del 1990
Richiamato dal ricorrente quale base normativa del sistema di iscrizione e contribuzione.
art. 17 legge n. 400 del 1988
Invocato dal ricorrente in relazione ai limiti dell'autonomia regolamentare della cassa.
D.lgs. n. 509 del 1994
La Corte richiama il quadro delle casse privatizzate e la legittimità della disciplina statutaria della cassa.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
Richiamato nel ricorso come parte del sistema normativo di riferimento.
artt. 10 e 22 dello Statuto CIPAG
Sono richiamati come norme statutarie che disciplinano iscrizione e contribuzione.
art. 5 dello Statuto CIPAG
La Corte ritiene legittima la disposizione statutaria e la applica come base dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.
art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999
Invocato dalla cassa nel ricorso incidentale per sostenere la definitività dell'accertamento in caso di tardiva opposizione.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude la sua violazione, affermando che l'onere probatorio discende dalla normativa statutaria e regolamentare della cassa.
artt. 2728 e 2729 c.c.
Richiamati nel ricorso come norme in tema di presunzioni e prova.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla decisione di merito e sulla valutazione delle prove.
art. 380 bis 1 c.p.c.
È la norma procedurale in base alla quale la causa è stata trattata in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Per la cassa di previdenza dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è di regola sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla cassa e di pagamento della contribuzione minima, anche se l'esercizio della professione sia occasionale o non produca reddito.
- L'iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, compresa la gestione separata INPS, non esclude di per sé l'obbligo contributivo verso la cassa di categoria, salvo che la normativa statutaria/regolamentare preveda specifiche condizioni derogatorie.
- L'autonomia regolamentare della cassa privatizzata può disciplinare in modo più puntuale le condizioni per escludere o derogare alla presunzione di esercizio professionale, purché ciò avvenga nel perimetro della disciplina legale di riferimento.
- La mancata presentazione degli adempimenti dichiarativi previsti dalla regolamentazione di categoria può essere valorizzata ai fini dell'accertamento dell'obbligo contributivo senza integrare violazione dell'art. 2697 c.c., quando la distribuzione degli oneri deriva direttamente dalla normativa applicabile.
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