Cassazione Civile, Ordinanza n. 37276/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalle dimissioni rassegnate da un dipendente il 2 gennaio 2015, che questi aveva poi impugnato chiedendone l'annullamento per violenza morale, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento del danno. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione della società, aveva riformato la decisione respingendo la pretesa del lavoratore. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione di norme processuali e sostanziali, omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1434 e 1435 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente il diniego dell'aspettativa non retribuita, ritenuto pretestuoso e irragionevole, né la complessiva condotta datoriale, che sarebbe stata diretta anche a sottrarsi all'esecuzione di una precedente sentenza che aveva disposto la reintegra del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati dalla Corte d'appello, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la configurabilità delle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non era denunciato un errore di percezione della prova né l'utilizzo di criteri di valutazione incompatibili con tali norme; ha escluso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. perché le censure investivano una valutazione complessiva di più elementi e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo; ha infine negato la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., rilevando che la motivazione era esistente e coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1435 c.c.
La Corte territoriale, richiamata in cassazione, ha escluso che il mero diniego dell'aspettativa non retribuita potesse integrare violenza morale sufficiente ad annullare le dimissioni.
art. 1434 c.c.
È stata evocata come norma sulla violenza quale vizio del consenso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti piuttosto che a denunciare un effettivo errore di diritto.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella condotta datoriale.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la conformità a buona fede della sequenza comportamentale della società; la censura è stata però reputata una sollecitazione a nuova valutazione del merito.
art. 132 c.p.c.
"concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"
La Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione sussiste solo se manca il "minimo costituzionale" della motivazione; nel caso concreto la motivazione era formalmente presente e coerente.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove mai offerte o cade in un errore di percezione del contenuto oggettivo della prova; ciò non è avvenuto nel caso di specie.
art. 116 c.p.c.
La violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale il valore di prova libera, o viceversa; la censura del ricorrente non indicava un simile errore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le dedotte violazioni di legge non erano idonee a superare il fatto che le doglianze miravano in realtà alla revisione dell'apprezzamento del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per denunciare la nullità della sentenza per asserita violazione di norme processuali, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è configurabile quando la censura investe la valutazione congiunta di plurimi elementi probatori e non un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis c.p.c.
È stata seguita la procedura camerale non partecipata con proposta del relatore comunicata alle parti.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, se la critica attacca soltanto l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o non introdotte nel processo, mentre quella dell'art. 116 c.p.c. richiede l'erronea attribuzione del regime di prova legale o libera a un mezzo istruttorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, non la contestazione della valutazione complessiva di più elementi probatori.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando manca il minimo costituzionale della motivazione; non basta che la parte reputi la motivazione insufficiente o non condivisibile se essa è esistente e logicamente comprensibile.
- Il mero diniego di una richiesta di aspettativa, di per sé, non è automaticamente sufficiente a integrare violenza morale idonea ad annullare le dimissioni: occorre accertare in concreto una effettiva coazione della volontà.
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