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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15749/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La vicenda riguarda la revoca della detenzione domiciliare concessa a un soggetto ammesso alla misura da circa sei mesi. Secondo l'ordinanza impugnata, il ricorrente aveva ospitato, senza preventiva autorizzazione, la figlia e il compagno nell'abitazione in cui era ristretto e, in tale occasione, si era reso protagonista di una violenta lite con la donna, colpendola con uno schiaffo e trattenendola per la mandibola con forza tale da causarle contusioni, con prognosi di quindici giorni, lite poi interrotta dall'intervento di terzi. Il tribunale di sorveglianza ha ritenuto tale condotta di gravità tale da travolgere la prognosi favorevole posta a base della concessione della misura. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: da un lato, si è sostenuto che l'episodio dovesse essere letto come una ordinaria lite intrafamiliare, meno grave di quanto valutato dal giudice di merito; dall'altro, si è censurata la mancata valorizzazione del complessivo comportamento tenuto durante l'esecuzione della detenzione domiciliare, ma in termini ritenuti generici e non idonei a evidenziare specifici vizi di legittimità.

La decisione

La Corte richiama il principio secondo cui la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia richiede una valutazione della condotta complessiva e non del solo episodio contestato, salvo che quest'ultimo sia di intrinseca gravità tale da rendere superfluo il giudizio comparativo con il percorso rieducativo. Nel caso concreto, la Corte ritiene che il tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, valorizzando la gravità dell'episodio violento e il suo significato rispetto alla capacità del soggetto di rispettare le prescrizioni e di autogestirsi fuori dal carcere. Le censure difensive sono considerate meramente alternative rispetto alla valutazione di merito e, quindi, inidonee a integrare vizi di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    La decisione si colloca nel tema della revoca della detenzione domiciliare e ribadisce che il giudizio sulla permanenza dei presupposti della misura implica una valutazione della condotta del beneficiario rispetto alle prescrizioni e al percorso trattamentale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca della detenzione domiciliare non può fondarsi, di regola, sul solo singolo episodio contestato, ma richiede una valutazione complessiva della condotta del beneficiario e del suo percorso di adattamento alla misura.
  • Quando l'episodio violativo presenta una gravità intrinseca particolarmente elevata, il giudice può ritenere superfluo il confronto analitico con il percorso rieducativo già compiuto, perché la condotta è di per sé incompatibile con la prosecuzione della misura.
  • In cassazione, la contestazione di una valutazione di merito non è sufficiente se si risolve nella semplice proposta di una lettura alternativa e meno severa dei fatti, senza evidenziare specifici vizi di legittimità.
  • La motivazione del tribunale di sorveglianza sulla revoca di una misura alternativa è censurabile solo se manifestamente illogica o contraddittoria; la discrezionalità del giudice di sorveglianza è sindacabile nei limiti del controllo di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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