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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18087/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze irrevocabili (Corte d'appello di Reggio Calabria n. 883/2019, Corte d'appello di Roma n. 4576/2020, Tribunale di Milano n. 8680/2021). Ha dedotto che sussistesse un vincolo di continuazione, richiamando una relazione della Guardia di Finanza del 26/10/2021 che, a suo avviso, dimostrerebbe che il documento d'identità falsificato (reato della sentenza sub 3) era strumentale alla prosecuzione, in forma associata, dell'attività di narcotraffico oggetto delle sentenze sub 1) e sub 2). Denunciava inoltre violazione di norme di diritto processuale (artt. 125, 127, 666 c.p.p. e art. 81, comma 2, c.p.) per il mancato confronto fra la nuova istanza e la precedente e censurava la motivazione come contraddittoria e illogica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'art. 666, comma 2, c.p.p., secondo cui l'istanza di incidente di esecuzione è dichiarabile inammissibile se mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sugli stessi elementi. Dal fascicolo è emerso che il ricorrente aveva già proposto una domanda analoga (provvedimento del 5 dicembre 2023) e che la successiva istanza del 19 dicembre 2024 riproduceva il medesimo profilo argomentativo circa la strumentalità del falso documento ai fini del narcotraffico. La Corte ha quindi ritenuto che il presunto "elemento nuovo" (la relazione della Guardia di Finanza) non fosse idoneo a configurare novità non valutata nella precedente decisone, ovvero che il profilo era già stato esaminato e disatteso con argomentazioni persuasive; perciò la nuova istanza era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità per le istanze d'incidente di esecuzione che siano mera riproposizione di richieste già rigettate basate sugli stessi elementi; l'eccezione non opera se sono dedotti fatti o documenti realmente nuovi e non precedentemente valutati.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Regola la continuazione tra più delitti: il vincolo richiede la riconducibilità a una medesima volontà criminosa o unità di disegno criminoso; la sua sussistenza deve essere dimostrata con elementi che non siano già stati esaminati e disattesi in precedenti istanze.

  • artt. 125 e 127, cod. proc. pen.

    art. 125 e art. 127 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione al diritto di produrre documenti e all'istruttoria; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce di tali disposizioni, la mera riproposizione di elementi già valutati non impedisca la declaratoria di inammissibilità ex art. 666 c.p.p.

Massime di principio

  • Una domanda di applicazione della continuazione già rigettata può essere dichiarata inammissibile se la nuova istanza si basa sugli stessi fatti e argomentazioni; per evitare l'inammissibilità è necessario introdurre fatti o questioni giuridiche effettivamente nuovi e non già valutati.
  • La produzione di un documento è considerata "novità" solo se non era stato valutato nella precedente decisione e se la sua portata intrinseca impone al giudice una valutazione di merito; se il documento è irrilevante o era già stato esaminato, il giudice può declarare l'istanza inammissibile.
  • Il giudice dell'esecuzione può pronunciare l'inammissibilità de plano quando l'assenza di novità risulta "ictu oculi"; in caso di dubbio sul carattere innovativo degli elementi prodotti, occorre comunque instaurare il contraddittorio e valutare nel merito.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., non basta l'esistenza di reati connessi temporalmente: è necessario dimostrare un medesimo disegno criminoso o una volontà unitaria, mediante elementi concreti che non siano già stati rigettati in precedenti provvedimenti.
  • Se si intende riproporre una richiesta già respinta, nella nuova istanza bisogna esplicitare chiaramente le differenze rispetto alla precedente (perché il documento era indisponibile prima, in quale modo cambia la valutazione, ecc.) e allegare elementi che rendano evidente la novità e la rilevanza probatoria.
  • La semplice ricostruzione interpretativa o una diversa enunciazione delle stesse prove non è sufficiente: la novità deve consistere in fatti o documenti non esaminati o in questioni giuridiche effettivamente nuove.

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