Cassazione Penale, Ordinanza n. 06354/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre imputati, già condannati in appello per un reato in materia di stupefacenti, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito la pena in esito a concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Due di loro hanno dedotto la violazione di legge per la mancata ammissione al giudizio abbreviato, lamentando che non fosse stata considerata la possibilità di ottenere un'ulteriore riduzione di pena dopo la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022. Il terzo ha dedotto, da un lato, la violazione di legge per la mancata traduzione in udienza nonostante fosse agli arresti domiciliari e, dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, in particolare sulla quantificazione della riduzione per le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo dei due ricorsi comuni manifestamente infondato perché la questione sull'accesso al rito abbreviato, prospettata in ragione della riforma sopravvenuta, doveva intendersi rinunciata e comunque attinente al rito speciale, non alla pena, mentre la richiesta di applicazione della pena concordata è onnicomprensiva. Quanto al terzo ricorrente, il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse giuridicamente apprezzabile perché non era indicata alcuna concreta utilità derivante dall'eventuale annullamento e non era contestata la validità del concordato sottoscritto dall'imputato e dal difensore; il secondo motivo è stato giudicato non consentito perché volto a contestare la congruità della riduzione di pena per le attenuanti generiche, già effettuata in conformità dell'accordo e in misura prossima al massimo consentito.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come base della contestazione per la continuazione tra i reati oggetto di condanna.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come norma incriminatrice del reato di detenzione o cessione di stupefacenti a fini di spaccio per cui gli imputati sono stati condannati.
art. 599-bis c.p.p.
Richiamato per qualificare la definizione del giudizio di appello mediante concordato sulla pena.
d.lgs. n. 150 del 2022
Menziomato in relazione alla sopravvenuta possibilità di ottenere una ulteriore riduzione di pena in caso di mancata proposizione dell'appello, questione che la Corte considera rinunciata e comunque non pertinente alla pena nel caso concreto.
art. 444 c.p.p.
Richiamato in via analogica per sostenere che, nei procedimenti definiti con accordo sulla pena, non è configurabile interesse a dolersi di vizi che non incidano sulla validità dell'accordo stesso.
art. 192 c.p.p.
Non citato nel testo.
art. 616 c.p.p.
La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende è disposta per l'inammissibilità dei ricorsi, secondo la regola processuale applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato sulla pena in appello, le doglianze relative all'accesso a riti speciali o a scelte processuali incompatibili con l'accordo devono considerarsi rinunciate quando non incidono sulla validità del concordato e non attengono direttamente alla determinazione della pena oggetto dell'accordo.
- La richiesta di applicazione della pena concordata ha natura onnicomprensiva: non è consentito, una volta formato l'accordo, sindacare in cassazione profili della quantificazione della pena che risultino coerenti con il patto raggiunto tra le parti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non prospetta un concreto interesse giuridicamente apprezzabile all'annullamento della decisione impugnata, soprattutto se non si contesta la validità dell'accordo che ha definito il giudizio.
- Non sono deducibili censure che si risolvano nella mera contestazione della congruità della pena concordata, se la pena è stata determinata in conformità dell'accordo e nei limiti consentiti dal sistema.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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