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Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - Firenze, Sezione 2

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso CE per lungo soggiornante presentata il 04.07.2023 e condanna della P.A. di provvedere sulla domanda.

Giustizia amministrativa202503531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 4 luglio 2023 una domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, già rilasciato nel 2016. Nonostante il fotosegnalamento e la completa istruzione della pratica, la Questura non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo. Il 15 luglio 2025 il ricorrente aveva rinnovato e aggiornato l’istanza, anche ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., allegando documentazione reddituale, lavorativa e familiare, e aveva successivamente inviato ulteriori solleciti, rimasti senza riscontro. Con ricorso notificato il 6 dicembre 2025 ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere. In corso di causa la Questura ha comunicato, il 22 gennaio 2026, i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, richiamando precedenti penali e la necessità di ulteriori accertamenti presso altre amministrazioni. L’amministrazione ha inoltre invocato la complessità dell’istruttoria, l’elevato numero di pratiche pendenti e la disponibilità della ricevuta che consentiva al ricorrente l’esercizio delle principali prerogative connesse al soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente quantomeno dalla riproposizione dell’istanza del 15 luglio 2025, fosse scaduto prima della proposizione del ricorso. La posizione del richiedente era qualificata e il decorso del termine senza un provvedimento espresso aveva determinato il silenzio-inadempimento. Le ragioni organizzative dell’amministrazione, la complessità degli accertamenti, la pendenza di numerose pratiche e la disponibilità della ricevuta non escludevano l’obbligo di concludere il procedimento nei termini di legge. Anche la comunicazione dei motivi ostativi, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non era idonea a superare l’inerzia, poiché il preavviso di rigetto ha natura interlocutoria e non costituisce la determinazione conclusiva del procedimento. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Ministero dell’Interno – Questura di Firenze di pronunciarsi espressamente sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservandosi, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. 2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”

    La norma consente di agire contro il silenzio finché perdura l’inadempimento e salva la riproposizione dell’istanza; il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione proposta dopo la rinnovazione dell’istanza del 15 luglio 2025.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta; il titolo ha validità di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza previa presentazione della relativa domanda corredata delle fotografie.

    Il termine di novanta giorni previsto per il rilascio si applica anche al procedimento di aggiornamento del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; il suo superamento senza provvedimento espresso determina silenzio-inadempimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge; tale obbligo permane anche quando l’istanza appaia potenzialmente non accoglibile.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    L’obbligo di definire espressamente il procedimento in materia di soggiorno non è superato dalle ragioni organizzative dell’ufficio né dalla disponibilità, nelle more, della ricevuta che consente l’esercizio delle principali prerogative connesse al soggiorno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è un atto interlocutorio e non equivale al provvedimento conclusivo; pertanto, se adottata dopo la proposizione dell’azione avverso il silenzio, non elimina l’illegittimità dell’inerzia già maturata.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è esperibile quando una posizione qualificata, decorso il termine di conclusione del procedimento, non abbia ricevuto una determinazione espressa; il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.

Massime di principio

  • Il procedimento di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è soggetto al termine di novanta giorni previsto per il rilascio del medesimo titolo; il suo inutile decorso senza un provvedimento espresso configura silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il sindacato del giudice riguarda la mancata adozione del provvedimento espresso entro il termine di legge e non il merito dell’istruttoria amministrativa né le ragioni organizzative interne dell’ufficio.
  • La complessità degli accertamenti, la necessità di acquisire informazioni da altre amministrazioni, l’elevato numero di pratiche pendenti e la disponibilità di una ricevuta provvisoria non escludono l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
  • La comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 ha natura interlocutoria e non costituisce il provvedimento conclusivo; se adottata dopo la proposizione dell’azione contro il silenzio, non sana l’inerzia già maturata.
  • Quando il termine di conclusione del procedimento è scaduto e l’amministrazione non ha adottato un atto espresso, il giudice amministrativo può dichiarare illegittimo il silenzio e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

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