Cassazione Penale, Sentenza n. 09776/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva annullato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (con controllo elettronico) disposta dalla Corte d'appello. La difesa denunciava violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato l'evoluzione processuale rilevante: la consistente riduzione della pena in appello, il sopravvenuto decesso del beneficiario delle condotte favoreggianti (Matteo Messina Denaro), l'incensuratezza dell'imputato e il tempo già trascorso in custodia (pari alla metà della pena), nonché la nozione di "tempo silente". Si contestava in particolare che il Tribunale si fosse limitato a riaffermare valutazioni pregresse senza valutare le circostanze indicate dalla Corte d'appello che giustificavano l'affievolimento delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e logicamente fondata: ha richiamato l'incondizionata disponibilità mostrata da Bonafede verso Messina Denaro, la lunga protrazione della condotta favoreggiatrice inserita in una rete stabile di complicità e la funzionalità dell'assistenza offerta al mantenimento dell'influenza mafiosa del capo. Per tali ragioni ha ritenuto sussistente un concreto e persistente pericolo di reiterazione di reati anche non identici, che giustifica la custodia in carcere; la morte di Messina Denaro è irrilevante ove il pericolo di reiterazione non sia contestato (e la difesa non lo ha contestato). La Corte ha inoltre chiarito che la locuzione "tempo silente" si riferisce al periodo intercorso tra commissione del reato e applicazione della misura cautelare, non al tempo già trascorso in vinculis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma utilizzata quale base per l'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sostituzione della custodia cautelare; la Corte prende atto dell'appello ex art. 310 come deduzione procedurale ammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 28 reg. esec. cod.
richiamato per gli adempimenti amministrativi di cancelleria conseguenti alla decisione
concetto giurisprudenziale di "tempo silente"
la Corte chiarisce che il "tempo silente" indica il periodo intercorrente tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare; non può essere confuso con il tempo già trascorso in regime detentivo dal soggetto
Massime di principio
- La revoca o la sostituzione di una misura cautelare va valutata considerando non solo la riduzione della pena, ma soprattutto il pericolo di reiterazione e l'effettiva funzione della condotta favoreggiatrice nella preservazione di reti criminali.
- La morte del beneficiario di comportamenti di favoreggiamento non elimina automaticamente la necessità della misura cautelare se permangono elementi che indicano il rischio di riattivazione o di persistenza di relazioni criminali.
- La giurisprudenza distingue il "tempo silente" (intervallo tra reato e applicazione della misura) dal tempo già trascorso in carcere: la mera durata della detenzione non sostituisce la valutazione del rischio di pericolosità e della necessità della misura.
- In sede di impugnazione del provvedimento cautelare il rimprovero alla motivazione deve dimostrare che il giudice non ha considerato fatti nuovi o elementi decisivi; il giudice può legittimamente motivare il mantenimento della misura in carcere sulla base della funzione e della collocazione sociale del soggetto nella rete criminale.
- Se la difesa contesta l'adeguatezza della misura ma non ne contesta la necessità in termini di pericolo di reiterazione, la possibilità di allegare il superamento delle esigenze cautelari è limitata: è necessario fornire elementi probatori che dimostrino il venir meno del rischio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09584/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09585/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09586/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09746/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09747/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09748/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →