Regolamento (UE) 2024/1244
Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce a livello dell’Unione un portale sulle emissioni industriali e riorganizza gli obblighi di comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali. La disciplina mira a migliorare trasparenza, comparabilità e qualità dei dati, facilitando l’accesso del pubblico e il monitoraggio dell’inquinamento industriale, in coerenza con il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Il sistema sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 166/2006 e si applicherà ai dati dell’anno di riferimento 2027, con continuità per il 2026.
Raccolta, comunicazione e pubblicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e istituzione di un portale europeo sulle emissioni industriali, con abrogazione del regolamento (CE) n. 166/2006
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori di installazioni che svolgono le attività elencate nell’allegato I e che superano le soglie di capacità ivi previste, nonché agli Stati membri e alla Commissione per la raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati. L’ambito copre emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, trasferimenti fuori sito di rifiuti e di sostanze inquinanti in acque reflue, uso di acqua, energia e materie prime pertinenti, informazioni contestuali e, ove disponibili, emissioni da fonti diffuse. Sono incluse anche talune attività non ricomprese nella direttiva 2010/75/UE ma allineate al protocollo UNECE e ad altre normative ambientali UE; dal punto di vista temporale, gli obblighi di comunicazione si applicano ai dati riferiti dall’anno 2027, mentre il regolamento si applica in generale dal 1o gennaio 2028. È prevista una disciplina transitoria per l’anno di riferimento 2026 e l’abrogazione del regolamento (CE) n. 166/2006 con efficacia dal 1o gennaio 2028.
Regolamento (UE) 2024/1244 sul portale sulle emissioni industriali e la comunicazione dei dati ambientali
Il regolamento istituisce un sistema europeo unitario per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali, in attuazione del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. La finalità dichiarata è rafforzare trasparenza, comparabilità e qualità delle informazioni, migliorando al tempo stesso il monitoraggio dell’inquinamento industriale e la partecipazione del pubblico.
Finalità e contesto normativo
Il testo si inserisce nel quadro dell’8o programma di azione per l’ambiente e del piano d’azione dell’Unione verso l’inquinamento zero. I considerando evidenziano la necessità di razionalizzare gli obblighi di comunicazione, sfruttare le sinergie con la direttiva 2010/75/UE, con la direttiva 91/271/CEE e con altri atti ambientali dell’Unione, nonché di sostituire il precedente registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti con un portale più integrato e accessibile.
Oggetto, obiettivi e definizioni
L’articolo 1 stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e crea un portale online dell’Unione con accesso pubblico. L’articolo 2 individua come obiettivi principali il miglioramento dell’accesso alle informazioni, la facilitazione della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e l’identificazione delle fonti di inquinamento industriale.
L’articolo 3 contiene definizioni centrali per l’operatività del sistema: installazione, complesso, sito, pubblico, emissione, sostanza inquinante, gestore, trasferimento fuori sito, rifiuto, acque reflue, fonti diffuse, autorità competente, rifiuto pericoloso, operazione di recupero, operazione di smaltimento, anno di riferimento e acquacoltura. La nozione di installazione è ampia e ricomprende l’unità tecnica permanente con attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate nello stesso sito, purché tecnicamente collegate e potenzialmente incidenti sulle emissioni.
Portale sulle emissioni industriali
L’articolo 4 definisce il contenuto del portale: dati sulle emissioni, sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti in acque reflue, informazioni sulle singole installazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2010/75/UE, dati sull’uso delle risorse, informazioni contestuali ed eventuali dati sulle fonti diffuse. Il portale include anche collegamenti ai registri nazionali PRTR e ad altri registri, banche dati o siti pubblici pertinenti.
L’articolo 5 impone alla Commissione di rendere il portale accessibile al pubblico in formato standardizzato, aggregato e disaggregato, consentendo ricerca, estrazione e download di set di dati. I dati devono poter essere consultati per complesso, installazione, attività, incidenza geografica, sostanza o risorsa, comparto ambientale, trasferimenti di rifiuti e acque reflue, fonti diffuse e proprietario o gestore. Il portale deve garantire accesso continuo via Internet e includere almeno i dati dei 10 anni di riferimento precedenti.
Obblighi di comunicazione dei gestori
L’articolo 6 è la disposizione cardine per i gestori. L’obbligo scatta per le installazioni che svolgono attività dell’allegato I, superano le soglie di capacità e oltrepassano le soglie di emissione o trasferimento previste nell’allegato II o nella stessa norma. La comunicazione annuale all’autorità competente deve riguardare:
- emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante oltre soglia;
- trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi oltre 2 tonnellate/anno per complesso o di rifiuti non pericolosi oltre 2 000 tonnellate/anno per complesso;
- trasferimenti fuori sito in acque reflue delle sostanze oltre soglia;
- uso di acqua, energia e materie prime pertinenti;
- informazioni contestuali, inclusi volume di produzione e ore operative;
- indicazione della soggezione a specifiche normative ambientali UE;
- informazioni sul complesso di appartenenza.
La Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2025, mediante atti di esecuzione, l’elenco delle materie prime pertinenti da comunicare, con tipologie e unità, sulla base dei documenti BAT.
Soglie, quantificazione e completezza dei dati
Se emissioni o trasferimenti non superano le soglie dell’allegato II, il gestore deve dichiarare che sono inferiori alle soglie. Gli Stati membri possono limitare tale indicazione alla prima comunicazione o alla prima comunicazione successiva al venir meno del superamento soglia. La quantificazione deve seguire una gerarchia metodologica: misurazione, in via preferenziale; in subordine, calcolo; solo in ultima istanza, stima. Il gestore deve specificare il metodo usato e, quando applicabile, il metodo analitico o di calcolo.
Le emissioni da comunicare comprendono quelle complessive di tutte le fonti presenti nel sito e, per quanto possibile, vanno distinti anche gli eventi accidentali. I gestori devono raccogliere con frequenza adeguata i dati necessari e conservare per cinque anni la documentazione di supporto, comprensiva della metodologia adottata.
Trasmissione dei dati, controllo di qualità e pubblicazione
L’articolo 7 impone agli Stati membri la trasmissione annuale alla Commissione, entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, di una relazione elettronica contenente tutti i dati dell’articolo 6, secondo il formato definito da atti di esecuzione. La Commissione, con il supporto dell’Agenzia europea dell’ambiente, inserisce poi i dati nel portale entro un mese dal completamento della comunicazione.
L’articolo 9 prevede che i gestori garantiscano l’alta qualità dei dati e che le autorità competenti ne valutino completezza, coerenza e credibilità, richiedendo la correzione immediata in caso di carenze. L’articolo 10 assicura l’accesso gratuito del pubblico ai dati nel portale entro un mese dalla trasmissione e impone agli Stati membri di mettere a disposizione i propri dati in modo continuo, gratuito e senza registrazione.
Fonti diffuse, riservatezza e partecipazione del pubblico
L’articolo 8 disciplina le informazioni sulle fonti diffuse: la Commissione le inserisce nel portale quando esistono e sono state già comunicate dagli Stati membri; i dati devono essere ricercabili con adeguata disaggregazione geografica e indicare la metodologia usata. Se mancano dati, la Commissione può intervenire con atti delegati per avviare la comunicazione di specifiche sostanze da fonti diffuse.
L’articolo 11 prevede che, se uno Stato membro ritiene riservati determinati dati ai sensi della direttiva 2003/4/CE, lo indichi nella comunicazione alla Commissione specificando per ciascuna installazione e per l’anno di riferimento quali informazioni non possono essere pubblicate e per quale motivo. L’articolo 12 impone alla Commissione di offrire al pubblico una partecipazione tempestiva ed effettiva allo sviluppo del portale e alle eventuali modifiche regolamentari, consentendo la presentazione di osservazioni in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione e rendendo noti gli esiti della consultazione.
Orientamenti, sensibilizzazione e aggiornamento tecnico
L’articolo 13 affida alla Commissione, con il supporto dell’Agenzia e previa consultazione degli Stati membri, l’elaborazione e l’aggiornamento periodico di orientamenti operativi. Gli orientamenti devono coprire almeno procedure di comunicazione, dati da comunicare, garanzia e valutazione della qualità, riservatezza, metodologie internazionali, denominazione delle società madri, metodi di calcolo e applicazione pratica delle definizioni di sito, complesso e installazione. Gli orientamenti sulle definizioni devono essere emanati per primi entro il 1o gennaio 2025, mentre gli altri entro il 1o gennaio 2026.
L’articolo 14 impone a Stati membri e Commissione di promuovere la sensibilizzazione del pubblico sul portale e la sua corretta utilizzazione.
Atti delegati e atti di esecuzione
L’articolo 15 attribuisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato I per adeguarlo al protocollo e l’allegato II per aggiungere, aggiornare o rimuovere sostanze inquinanti e soglie. La revisione dell’allegato II deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 e comprendere, tra l’altro, una valutazione della necessità di ridurre le soglie per le PFAS e per altre sostanze pertinenti. La delega ha durata quinquennale a decorrere dal 22 maggio 2024, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi.
L’articolo 17 stabilisce la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. Tali atti servono, in particolare, a definire il formato della comunicazione degli Stati membri e l’elenco delle materie prime pertinenti da comunicare.
Sanzioni, riesame e regime finale
L’articolo 18 richiede agli Stati membri di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento, comprese sanzioni pecuniarie, e di adottare misure preventive e di individuazione delle violazioni. La determinazione delle sanzioni deve considerare la natura, gravità e durata della violazione, il grado di colpa e il carattere isolato o reiterato dell’infrazione.
L’articolo 19 prevede un riesame almeno quinquennale dell’attuazione del regolamento e dei suoi allegati, per garantire l’allineamento con il progresso scientifico e tecnico e con le iniziative internazionali rilevanti. L’articolo 20 abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 dal 1o gennaio 2028, con rinvio alla tavola di concordanza dell’allegato III. L’articolo 21 mantiene però l’applicazione del vecchio regolamento alle comunicazioni per l’anno 2026. L’articolo 22 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2028, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale online dell’Unione con accesso pubblico ai dati. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle informazioni, favorire la partecipazione del pubblico ai processi decisionali ambientali, identificare le fonti di inquinamento e consentire il monitoraggio dell’inquinamento industriale per prevenirlo e ridurlo.
Ambito soggettivo e attività interessate
Gli obblighi riguardano i gestori di installazioni che svolgono attività dell’allegato I e superano le soglie di capacità previste. L’allegato I include, tra l’altro, attività soggette alla direttiva 2010/75/UE, talune attività della direttiva (UE) 2015/2193, estrazione sotterranea e a cielo aperto, impianti di trattamento delle acque reflue urbane, acquacoltura basata su mangimi, costruzione/demolizione e verniciatura/sverniciatura navi, elettrolisi dell’acqua per produzione di idrogeno.
Contenuto del portale e struttura dei dati
Il portale contiene dati sulle emissioni di sostanze inquinanti, sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e di sostanze inquinanti in acque reflue, sulle singole installazioni comunicati dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2010/75/UE, sull’uso di acqua, energia e materie prime pertinenti, sulle informazioni contestuali e, se disponibili, sulle emissioni da fonti diffuse. Il portale include collegamenti ai registri nazionali e ad altri registri, banche dati o siti web pubblici pertinenti. I dati devono essere accessibili in formato standardizzato, aggregato e disaggregato, con funzioni di ricerca, estrazione e download, e comprendere almeno i 10 anni di riferimento precedenti.
Obblighi di comunicazione dei gestori
Ogni gestore interessato comunica annualmente all’autorità competente, salvo dati già disponibili, le emissioni in aria, acqua e suolo di sostanze inquinanti oltre soglia, i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi oltre 2 tonnellate/anno per complesso o di rifiuti non pericolosi oltre 2 000 tonnellate/anno per complesso, i trasferimenti fuori sito in acque reflue delle sostanze oltre soglia, l’uso di acqua, energia e materie prime pertinenti, il volume di produzione, le ore operative, le informazioni sulla soggezione ad altre normative ambientali UE e il complesso di appartenenza. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotterà un atto di esecuzione con l’elenco delle materie prime pertinenti, tipi e unità, basato sui documenti BAT.
Soglie, metodi di quantificazione e dati sotto soglia
Se le emissioni o i trasferimenti non superano le soglie dell’allegato II, il gestore deve dichiarare che essi sono inferiori alle soglie; gli Stati membri possono limitare tale indicazione alla prima comunicazione o alla prima comunicazione successiva al venir meno del superamento soglia. La quantificazione deve seguire una gerarchia: misurazione come metodo principale, poi calcolo, infine stima in ultima istanza. I gestori devono indicare il metodo usato e, se del caso, il metodo analitico o di calcolo. Le emissioni comunicate comprendono quelle complessive provenienti da tutte le fonti del sito.
Raccolta, conservazione e qualità dei dati
I gestori devono raccogliere con frequenza adeguata le informazioni necessarie e conservare per cinque anni la documentazione di supporto, comprensiva della metodologia utilizzata. Le autorità competenti devono valutare la qualità dei dati, in particolare completezza, coerenza e credibilità, e richiedere senza indugio i dati corretti in caso di carenze. È inoltre previsto che gli Stati membri possano quantificare per conto dei gestori le emissioni volontarie di talune installazioni di produzione animale e acquacoltura.
Trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione
Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, per via elettronica, una relazione con tutti i dati di cui all’articolo 6 entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, secondo il formato stabilito da atti di esecuzione. La Commissione, con il supporto dell’Agenzia europea dell’ambiente, inserisce i dati nel portale entro un mese dal completamento della trasmissione.
Fonti diffuse
La Commissione inserisce nel portale, se esistenti e già comunicate dagli Stati membri, informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, con disaggregazione geografica adeguata e indicazione della metodologia usata. Se non esistono dati, la Commissione può adottare atti delegati per avviare la comunicazione di dati su determinate sostanze da fonti diffuse, anche mediante tecnologie approvate a livello internazionale.
Accesso del pubblico, riservatezza e partecipazione
I dati del portale sono messi a disposizione del pubblico gratuitamente entro un mese dalla trasmissione degli Stati membri; ciascuno Stato membro deve inoltre rendere disponibili i propri dati in modo continuo, gratuito e senza registrazione. Le eccezioni all’accesso seguono la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1049/2001, a seconda dei casi. Se alcuni dati sono riservati, lo Stato membro deve indicarlo in modo specifico per installazione e anno di riferimento. La Commissione deve anche garantire una partecipazione tempestiva ed effettiva del pubblico allo sviluppo del portale e delle eventuali modifiche normative.
Orientamenti, sensibilizzazione e aggiornamento tecnico
La Commissione, con l’Agenzia e previa consultazione degli Stati membri, deve elaborare e aggiornare orientamenti sull’attuazione del regolamento, inclusi metodi di comunicazione, dati da comunicare, qualità dei dati, gestione della riservatezza, metodologie internazionali, denominazioni delle società madri, metodi di calcolo e applicazione pratica delle definizioni di sito, complesso e installazione. I primi orientamenti su questi aspetti devono essere adottati entro il 1o gennaio 2026, mentre quelli sulle definizioni entro il 1o gennaio 2025. Stati membri e Commissione devono promuovere la sensibilizzazione e l’uso del portale.
Poteri delegati e atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti delegati per modificare l’allegato I in caso di modifiche del protocollo e l’allegato II per aggiungere, rimuovere o aggiornare sostanze inquinanti e soglie, includendo una revisione obbligatoria entro il 31 dicembre 2025 con valutazione specifica delle PFAS e di altre sostanze pertinenti. Gli atti delegati sono conferiti per cinque anni a decorrere dal 22 maggio 2024, con rinnovo tacito salvo opposizione. Sono previste consultazione di esperti, notifica a Parlamento e Consiglio e termine di obiezione di due mesi. Gli atti di esecuzione disciplinano, tra l’altro, elenco delle materie prime pertinenti e formato/termine delle comunicazioni degli Stati membri.
Sanzioni e misure di conformità
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento, includendo sanzioni pecuniarie, e adottare misure di garanzia della conformità per prevenire e individuare le violazioni. Nella determinazione delle sanzioni devono essere considerati natura, gravità e durata della violazione, grado di colpa e recidiva.
Riesame, abrogazione e regime transitorio
La Commissione riesamina il regolamento e i suoi allegati almeno ogni cinque anni dalla data di applicazione, anche alla luce del progresso scientifico e tecnico, e può presentare proposte di modifica. Il regolamento (CE) n. 166/2006 è abrogato dal 1o gennaio 2028, ma continua ad applicarsi alle comunicazioni relative all’anno 2026. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2028.
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