Cassazione Civile, Ordinanza n. 04920/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone per maggiori redditi ai fini IRAP e IRPEF per l’anno 2012, contestando costi non deducibili perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, in particolare spese di pubblicità/sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche e manifestazioni artistiche. Alla rettifica della società erano seguiti avvisi ai soci per i redditi personali. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR aveva invece respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo deducibili i costi perché relativi a sponsorizzazioni e perché i pagamenti risultavano effettuati con assegni, affermando inoltre che, per la parte riferita ad associazione sportiva dilettantistica, operasse la presunzione di deducibilità delle spese di pubblicità. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità senza verificare i presupposti della presunzione, in particolare l’effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato; 2) violazione degli artt. 21 d.P.R. 633/1972, 109 d.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente la produzione dei contratti di sponsorizzazione e degli assegni, senza considerare gli elementi addotti dall’Ufficio per dimostrare la fittizietà delle operazioni e l’insufficienza della prova della contribuente sulla deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli connessi e fondati. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata perché aveva applicato la disciplina agevolativa sulle sponsorizzazioni senza verificare tutti i requisiti richiesti e senza corretta applicazione dell’onere della prova.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. 289/2002
"presunzione legale assoluta"
La norma speciale attribuisce alle spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche la natura di spese pubblicitarie, con conseguente inerenza e congruità presunte in modo assoluto, ma solo se ricorrono cumulativamente i requisiti indicati dalla giurisprudenza: qualità di compagine sportiva dilettantistica del soggetto sponsorizzato, rispetto del limite quantitativo, finalità di promozione dell’immagine e dei prodotti dello sponsor ed effettiva attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato.
art. 2697 c.c.
L’onere di dimostrare i presupposti della deducibilità e, per le sponsorizzazioni agevolate, la sussistenza dei requisiti che consentono la presunzione, grava sul contribuente; non è sufficiente la mera natura non commerciale del soggetto sponsorizzato.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato come norma posta a presidio della corretta documentazione fiscale, ma la sola esistenza di fatture e pagamenti non basta a provare la deducibilità del costo se l’Ufficio contesta la fittizietà dell’operazione.
art. 109 d.P.R. 917/1986
La deducibilità dei costi deve essere valutata secondo le regole generali del reddito d’impresa; la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche deroga a tale regime solo nei limiti dei suoi presupposti applicativi.
d.lgs. n. 446/1997, artt. 5 e 11
Richiamati nel fatto come base della ripresa a tassazione ai fini IRAP, in relazione alla contestazione di costi non deducibili.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità solo se risultano integrati tutti i presupposti previsti dalla norma speciale e dalla giurisprudenza di legittimità.
- La mera circostanza che il soggetto sponsorizzato sia un ente sportivo dilettantistico non è sufficiente a fondare la deducibilità del costo: occorre verificare anche l’effettività dell’operazione promozionale e la finalità di promuovere immagine e prodotti dello sponsor.
- In tema di deduzione dei costi, la prova dei requisiti applicativi dell’agevolazione incombe sul contribuente; elementi documentali estrinseci, come contratti e pagamenti formalmente effettuati, non bastano se l’Amministrazione fornisce indizi specifici di operazioni fittizie o di mancata effettività della prestazione.
- Il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare un singolo dato formale o la natura non commerciale del destinatario del pagamento, ma deve esaminare le contestazioni dell’Ufficio e verificare puntualmente il fatto economico sottostante.
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