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Sentenza

Sentenza n. 8233/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento  della determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 13812 del 14.12.2022 – 2022-D337-00238;  di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo, ivi inclusi:  la Deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento di approvazione della ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017, 2018;  il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216;  l'“accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;  la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145;  il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;  l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022;  l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022.

Giustizia amministrativa202302742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della Provincia Autonoma di Trento di ripartizione a carico dei fornitori degli oneri conseguenti al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione provinciale con cui le sono stati imputati gli oneri di ripiano conseguenti al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti statali e interistituzionali presupposti. Ha dedotto l'erroneità dell'istruttoria, vizi procedimentali, l'assenza di modalità di calcolo predeterminate e chiare per gli operatori economici, l'erroneità nella determinazione del fatturato e la violazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che gli atti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 non costituiscano esercizio di potere autoritativo, ma svolgimento di attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva e riepilogativa. Le amministrazioni territoriali devono verificare i dati contabili, individuare i fornitori soggetti al ripiano e calcolare l'importo dovuto applicando la percentuale prevista dalla legge al fatturato determinato secondo i criteri normativi e ministeriali; non possono invece fissare il tetto di spesa, certificarne il superamento o determinare discrezionalmente lo scostamento, trattandosi di competenze statali. La controversia riguarda quindi il corretto accertamento del quantum debeatur e la pretesa creditoria dell'amministrazione, nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritario, con posizione di diritto soggettivo del fornitore al corretto calcolo dell'importo. In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la contestazione di tale attività contabile, priva di margini di discrezionalità e non intermediata da un potere amministrativo, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    "attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di: verificare la documentazione contabile ... definire l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano ... imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano ... procedere all'iscrizione in bilancio del relativo credito"

    La disposizione attribuisce alle Regioni e alle Province autonome compiti vincolati di verifica contabile, individuazione dei fornitori, imposizione della quota di ripiano e iscrizione del credito, senza conferire loro il potere di determinare il tetto di spesa o certificarne il superamento.

  • art. 2, comma 1, decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022

    Concorre a fissare la quota percentuale di partecipazione dei fornitori all'onere di ripiano, applicabile al fatturato determinato secondo i criteri normativi e ministeriali.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, entro i termini previsti dalla disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per avvisare le parti della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Gli atti con cui una Regione o una Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, individua i fornitori di dispositivi medici tenuti al ripiano e determina la relativa quota sulla base di dati contabili e percentuali già fissate dalla legge non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma attività vincolata di accertamento tecnico-contabile.
  • La controversia sulla correttezza del fatturato e dell'importo richiesto a titolo di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici concerne un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Le Regioni e le Province autonome, nell'applicazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento, trattandosi di competenze statali; devono limitarsi agli adempimenti contabili e riepilogativi previsti dalla disposizione.
  • Il criterio del petitum sostanziale attribuisce la controversia al giudice ordinario quando la domanda, pur formalmente diretta all'annullamento di un provvedimento amministrativo, mira in concreto a contestare una pretesa creditoria fondata su un rapporto obbligatorio paritario e su un'attività amministrativa meramente vincolata.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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