Cassazione Penale, Sentenza n. 6652/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, collaboratore di giustizia, aveva chiesto la concessione di un permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo perché la collaborazione era iniziata dopo la condanna e riguardava fatti diversi da quelli per cui era stato condannato, senza che su tali fatti fosse intervenuta una sentenza (almeno di primo grado) idonea a verificarne l'attendibilità e il valore; pertanto il giudice aveva ritenuto applicabile la disciplina derogatoria di cui all'art. 16-novies, comma 5, d.l. n. 8/1991 e ne aveva escluso i presupposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza documentale. Ha ritenuto irricevibile la memoria e gli allegati depositati oltre il termine di legge e ha osservato che il ricorrente non ha allegato le sentenze necessarie a dimostrare che la collaborazione post-pena fosse già stata vagliata giudizialmente. Ha inoltre valutato che la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 non imponeva una diversa decisione, perché il ricorrente non ha dimostrato i presupposti per l'ammissione al permesso premio secondo la disciplina comune. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 16-novies, comma 5, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla L. 15 marzo 1991, n. 82
Stabilisce che il permesso premio, in deroga, può essere concesso quando la collaborazione con la giustizia è iniziata dopo la condanna e riguarda fatti diversi: occorre però un previo adeguato vaglio giurisdizionale (sentenza almeno di primo grado) che confermi l'attendibilità, la novità, completezza o importanza della collaborazione.
art. 9, comma 3, d.l. n. 8/1991
Individua i requisiti (intrinseca attendibilità, novità, completezza o importanza) della collaborazione da valutare per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 16-novies.
art. 30-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Richiama il criterio della regolare condotta detentiva come elemento rilevante nell'ammissione ai benefici detentivi quali i permessi premio.
art. 58-ter, Ordinamento penitenziario
Richiamato rispetto alla valutazione dell'espiazione della pena e del possibile concreto diritto al permesso premio secondo la disciplina ordinaria; richiede che il ricorrente dimostri l'effettiva quota di pena espunta o abbuonata.
art. 4-bis, comma 1 e comma 1-bis, Ordinamento penitenziario
Regolano i limiti e i presupposti di accesso ai benefici per i condannati per reati di mafia; dopo la sentenza Cost. n. 253/2019 la presunzione di pericolosità non è più assoluta ma relativa e suscettibile di prova contraria con specifiche allegazioni del condannato.
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha eliminato la presunzione legale assoluta di pericolosità per i detenuti per reati ex art. 4-bis che non collaborano, sostituendola con una presunzione relativa. Ha imposto un regime probatorio che richiede al detenuto specifiche allegazioni per dimostrare l'assenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata.
art. 611 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per il deposito delle memorie in Cassazione (termine dilatorio di 15 giorni antecedenti l'udienza e termine ulteriore di 5 giorni solo per replica): memorie e documenti depositati oltre tali termini sono, in linea di principio, irricevibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre irrogato una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se la collaborazione con la giustizia inizia dopo la condanna e riguarda fatti diversi, per ottenere benefici in deroga (permesso premio) è necessario che esista una pronuncia giurisdizionale, almeno di primo grado, che valutando quei fatti accerti la attendibilità e il valore della collaborazione; in mancanza, la deroga non può essere concessa.
- In Cassazione i ricorsi devono essere autosufficienti: documenti e sentenze che supportano le censure devono essere allegati fin dall'origine. Memorie e produzioni depositate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. sono inammissibili e non sanano le carenze del ricorso.
- Per chiedere il permesso premio sulla base della normativa ordinaria occorre documentare concretamente l'espiazione della quota di pena relevante (e gli eventuali effetti di misure come l'art. 58-ter); va fornita una ricostruzione precisa e prove documentali degli estremi.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, l'assenza di collaborazione non costituisce più un divieto assoluto all'ammissione ai permessi per i detenuti 4-bis: tuttavia il detenuto deve formulare allegazioni specifiche e produrre elementi che confutino la presunzione relativa di pericolosità e dimostrino l'assenza del rischio di ripristino dei legami criminali.
- Ricorsi generici, non corredati da sentenze o documenti decisivi richiesti per dimostrare il proprio diritto, sono a rischio di inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6638/2022 del 24/02/2022
- Sentenza penale · 24 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6639/2022 del 24/02/2022
- Sentenza penale · 24 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6641/2022 del 24/02/2022
- Sentenza penale · 24 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6642/2022 del 24/02/2022
- Sentenza penale · 24 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6643/2022 del 24/02/2022
- Sentenza penale · 24 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6644/2022 del 24/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →