Sentenza n. 2647/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti amministrazioni sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 ed implementato dal d.l. n. 130/2020, art. 5, avanzata dal sig. -OMISSIS- al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Territoriale del Governo Roma e dal Ministero dell’Interno sulla domanda di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142 del 2015 e implementate dal d.l. n. 130 del 2020, presentata al momento della richiesta di protezione internazionale e successivamente reiterata. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva provveduto sulla domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che l’amministrazione aveva adottato un provvedimento sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza. La decisione non contiene una valutazione definitiva sull’illegittimità originaria del silenzio, poiché l’interesse alla decisione è venuto meno in seguito al sopravvenuto provvedimento amministrativo. Le spese di lite sono state compensate. È stata riservata a separato provvedimento la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 142/2015
Disciplina le misure di accoglienza dei richiedenti asilo, nel cui ambito rientrava l’istanza presentata dal ricorrente.
art. 5 d.l. n. 130/2020
Richiamato quale fonte di implementazione del circuito nazionale di accoglienza cui il ricorrente chiedeva di essere ammesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione provvede sull’istanza oggetto del ricorso, viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento sull’istanza oggetto del ricorso contro il silenzio non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità del silenzio originariamente serbato, salvo che residuino specifiche domande o interessi alla decisione.
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