Sentenza n. 5776/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: a. del prot. n. -OMISSIS- del 12/11/2025, emesso dall’I.P.S.E.O.A. “-OMISSIS-”, con sede in Napoli, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle concrete esigenze; nonché per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti dal minore in seguito al loro comportamento illecito e reiterato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o nella misura che il Giudice adito vorrà valutare equitativamente e nell’ambito della propria competenza; dei convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed al rimborso delle spese generali con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 32 ore, disposta dall’istituto scolastico per l’anno 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore dell'alunno)
Prevale il privato
La controversia
La madre del minore, affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, ha impugnato il provvedimento del 12 novembre 2025 che aveva assegnato 18 ore settimanali di sostegno, chiedendone l’annullamento, l’accertamento del diritto a un sostegno integrale e adeguato alle necessità del minore anche per gli anni futuri e il risarcimento dei danni non patrimoniali. La diagnosi funzionale indicava la necessità di sostegno in deroga per gravità e il GLO, il 26 novembre 2025, aveva concordato sulla necessità di 32 ore settimanali. In corso di causa, dopo l’ordinanza cautelare del 26 gennaio 2026, la scuola ha assegnato le ulteriori ore nel marzo 2026. Nelle note conclusive la ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse all’annullamento, insistendo per il risarcimento. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto al sostegno integrale anche per gli anni futuri.
La decisione
La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, dopo che la ricorrente ha rappresentato la conclusione dell’anno scolastico e ha chiesto di non coltivare tale azione. È stata respinta la domanda di accertamento del diritto al sostegno integrale anche per gli anni futuri: il fabbisogno va rivalutato dinamicamente dall’amministrazione all’inizio di ciascun anno scolastico e il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. È stata accolta la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale derivante dalla mancata assegnazione del sostegno necessario all’effettiva integrazione scolastica. La gravità della patologia, la prescrizione funzionale del sostegno in deroga e la valutazione del GLO per 32 ore hanno fondato sia l’illegittimità della privazione sia la responsabilità dell’amministrazione; la carenza di dotazione organica non costituisce forza maggiore idonea a giustificarla. Il danno è liquidato equitativamente in euro 1.000 per ogni mese di mancata fruizione del sostegno per l’intero orario scolastico, dal 15 settembre 2025 sino all’effettiva assegnazione delle ore aggiuntive, avvenuta nel marzo 2026; in mancanza della prova della data esatta, il dies ad quem dovrà essere individuato dall’amministrazione in sede di esecuzione della sentenza. Il Collegio ha inoltre ammesso la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, riformando la precedente declaratoria d’inammissibilità della Commissione, poiché la documentazione reddituale era stata depositata e la dichiarazione richiesta dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 era stata infine prodotta, sebbene tardivamente. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione e da pagarsi allo Stato.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Rileva il Tribunale come – relativamente all’azione rivolta all’annullamento, ex art. 29 c.p.a., del provvedimento in epigrafe – il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, stante quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente nelle proprie note conclusive
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta prima che la causa sia trattenuta per la decisione, comporta la declaratoria d’improcedibilità dell’azione di annullamento per sopravvenuto difetto d’interesse.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Al riguardo si consideri che, per i principi relativi alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, può rinviarsi, per esigenze di sinteticità, ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., ai precedenti della Sezione, sentenze 7 settembre 2023, n. 5000 e 8 aprile 2024, n. 2313
La disposizione è richiamata per consentire, per esigenze di sinteticità, il rinvio ai precedenti della Sezione in materia di presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002
Ne consegue che – in ciò dovendosi modificare le determinazioni assunte dalla competente Commissione istituita presso questo T.A.R. in punto d’inammissibilità della domanda in questione – la stessa non può (più) essere dichiarata inammissibile, ma va accolta, come anticipato sopra, in ragione della sopravvenuta esibizione documentale dell’8.06.2026 e ritenendo dunque, il Tribunale, sussistenti i requisiti per l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, come da ultimo integrati in data 8.06.2026, avendo la parte istante infine comprovato tutte le condizioni indicate dal d.P.R. 115/2002
L’istanza di patrocinio a spese dello Stato può essere accolta quando la documentazione richiesta, compresa la dichiarazione prevista dalla disposizione, venga infine prodotta e siano comprovate le condizioni per il beneficio, anche se l’integrazione documentale è tardiva rispetto al termine assegnato dalla Commissione.
Massime di principio
- Il diritto all’insegnante di sostegno va determinato sulla base delle concrete esigenze dell’alunno e delle valutazioni effettuate per ciascun anno scolastico; non è possibile ottenere in giudizio un accertamento preventivo e invariabile del diritto al sostegno integrale per gli anni futuri, poiché ciò anticiperebbe l’esercizio di poteri amministrativi ancora da svolgere.
- La mancata assegnazione delle ore di sostegno necessarie alla concreta integrazione scolastica può fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, quando risultino provati il fabbisogno concreto e la privazione del sostegno; la carenza della dotazione organica non costituisce, di per sé, forza maggiore idonea a escludere la colpa dell’amministrazione.
- Il danno non patrimoniale conseguente alla mancata fruizione del sostegno può essere liquidato equitativamente per ciascun mese di privazione, individuando il periodo tra l’avvio dell’anno scolastico e l’effettiva assegnazione delle ore necessarie; se manca la prova della data precisa di assegnazione, il dies ad quem può essere determinato in sede di conformazione dell’amministrazione alla sentenza.
- Quando, prima della decisione, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, il giudice prende atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiara l’improcedibilità, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
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