Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18882/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce nel fallimento di una società proprietaria di un complesso immobiliare composto da un capannone, una cabina elettrica e un fabbricato adibito ad abitazione del custode. Su tali beni insistevano ipoteche diverse: sul capannone ipoteca fondiaria della banca ricorrente, mentre sugli altri immobili ipoteca di altro creditore. Nel progetto di riparto parziale il curatore aveva destinato i canoni di locazione riscossi per l’80% al capannone e per il 20% all’abitazione, prevedendo un accantonamento del 30% della sola somma spettante alla banca per il pagamento dell’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento sul capannone. La banca ha contestato tale accantonamento sostenendo che, sul credito ipotecario, non potessero gravare crediti prededucibili diversi dalle spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi, e che l’IMU non rientrasse tra queste; ha inoltre sostenuto che la norma sui conti speciali avesse solo funzione contabile e non potesse alterare la graduazione dei crediti. La Corte di cassazione ha respinto questa tesi, ritenendo infondato il motivo unico di ricorso fondato sulla violazione degli artt. 111-bis e 111-ter l.fall. e degli artt. 2808 e 2865 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che il decreto del tribunale sul riparto parziale era impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. perché dotato di decisorietà e definitività nella parte in cui incideva sul diritto della banca a ricevere il ricavato del bene gravato da ipoteca senza detrazione dell’IMU. Nel merito, ha stabilito che la lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall. impone di considerare l’IMU maturata dopo il fallimento come spesa prededucibile specificamente inerente all’immobile, dunque come "uscita di carattere specifico" che grava sul ricavato della liquidazione del bene, anche se ipotecato. Ha quindi confermato la legittimità dell’accantonamento operato nel riparto parziale e ha condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    richiamato quale base del reclamo al tribunale avverso il decreto del giudice delegato

  • art. 36 l.fall.

    richiamato quale base del reclamo avverso gli atti del curatore

  • art. 110 l.fall.

    disciplinante il progetto di ripartizione parziale e il reclamo avverso di esso

  • art. 111 l.fall.

    norma generale sull’ordine di distribuzione dell’attivo fallimentare, da leggere in coordinamento con gli artt. 111-bis e 111-ter

  • art. 111-bis l.fall.

    i crediti prededucibili sono soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, salvo la parte destinata ai creditori garantiti

  • art. 111-ter l.fall.

    impone il conto autonomo dei singoli beni gravati e regola l’imputazione delle uscite specifiche e di parte delle uscite generali sul ricavato del bene

  • art. 2770 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi prevalgano sul credito ipotecario

  • art. 2777 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla graduazione dei crediti privilegiati

  • art. 2808 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di estensione della garanzia ipotecaria

  • art. 2865 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell’estensione della prelazione ipotecaria ai frutti maturati durante la procedura esecutiva

  • art. 111, comma 7, Cost.

    base del ricorso straordinario per cassazione contro un provvedimento avente caratteri di decisorietà e definitività

  • art. 113 l.fall.

    richiamato come disposizione che contempla i casi di accantonamento nel riparto

  • art. 222, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

    richiamato come conferma sistematica della regola per cui i creditori ipotecari sopportano le spese prededucibili specifiche, salvo il disposto dell’art. 223

  • art. 223 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

    richiamato come corrispondente del vigente art. 111-ter l.fall.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel riparto fallimentare, gli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall. devono essere letti in modo coordinato: la prededuzione non si arresta in astratto davanti ai beni gravati da ipoteca, ma incontra il limite della sola quota del ricavato destinata ai creditori garantiti, determinata tramite il conto autonomo previsto dalla legge.
  • Le spese prededucibili specificamente inerenti a un bene della massa, comprese le imposte maturate dopo la dichiarazione di fallimento che derivano dalla sua acquisizione e gestione, gravano sul ricavato di quel bene come "uscite di carattere specifico".
  • La norma sui conti speciali non ha funzione meramente contabile: serve a individuare il netto distribuibile ai creditori assistiti da prelazione e quindi a regolare concretamente il concorso tra prededuzione e garanzie speciali.
  • Anche il creditore fondiario o ipotecario è soggetto al concorso sostanziale in sede concorsuale: l’attribuzione provvisoria ottenuta in sede esecutiva non si consolida prima dell’esecutività del piano di riparto fallimentare.
  • Il decreto del tribunale che decide sul riparto parziale e sull’accantonamento delle somme ha carattere decisorio e definitivo, ed è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimentoPegno e ipoteca
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniDiritti realiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.