Cassazione Civile, Ordinanza n. 18882/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce nel fallimento di una società proprietaria di un complesso immobiliare composto da un capannone, una cabina elettrica e un fabbricato adibito ad abitazione del custode. Su tali beni insistevano ipoteche diverse: sul capannone ipoteca fondiaria della banca ricorrente, mentre sugli altri immobili ipoteca di altro creditore. Nel progetto di riparto parziale il curatore aveva destinato i canoni di locazione riscossi per l’80% al capannone e per il 20% all’abitazione, prevedendo un accantonamento del 30% della sola somma spettante alla banca per il pagamento dell’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento sul capannone. La banca ha contestato tale accantonamento sostenendo che, sul credito ipotecario, non potessero gravare crediti prededucibili diversi dalle spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi, e che l’IMU non rientrasse tra queste; ha inoltre sostenuto che la norma sui conti speciali avesse solo funzione contabile e non potesse alterare la graduazione dei crediti. La Corte di cassazione ha respinto questa tesi, ritenendo infondato il motivo unico di ricorso fondato sulla violazione degli artt. 111-bis e 111-ter l.fall. e degli artt. 2808 e 2865 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che il decreto del tribunale sul riparto parziale era impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. perché dotato di decisorietà e definitività nella parte in cui incideva sul diritto della banca a ricevere il ricavato del bene gravato da ipoteca senza detrazione dell’IMU. Nel merito, ha stabilito che la lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall. impone di considerare l’IMU maturata dopo il fallimento come spesa prededucibile specificamente inerente all’immobile, dunque come "uscita di carattere specifico" che grava sul ricavato della liquidazione del bene, anche se ipotecato. Ha quindi confermato la legittimità dell’accantonamento operato nel riparto parziale e ha condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 26 l.fall.
richiamato quale base del reclamo al tribunale avverso il decreto del giudice delegato
art. 36 l.fall.
richiamato quale base del reclamo avverso gli atti del curatore
art. 110 l.fall.
disciplinante il progetto di ripartizione parziale e il reclamo avverso di esso
art. 111 l.fall.
norma generale sull’ordine di distribuzione dell’attivo fallimentare, da leggere in coordinamento con gli artt. 111-bis e 111-ter
art. 111-bis l.fall.
i crediti prededucibili sono soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, salvo la parte destinata ai creditori garantiti
art. 111-ter l.fall.
impone il conto autonomo dei singoli beni gravati e regola l’imputazione delle uscite specifiche e di parte delle uscite generali sul ricavato del bene
art. 2770 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi prevalgano sul credito ipotecario
art. 2777 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla graduazione dei crediti privilegiati
art. 2808 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di estensione della garanzia ipotecaria
art. 2865 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale disciplina dell’estensione della prelazione ipotecaria ai frutti maturati durante la procedura esecutiva
art. 111, comma 7, Cost.
base del ricorso straordinario per cassazione contro un provvedimento avente caratteri di decisorietà e definitività
art. 113 l.fall.
richiamato come disposizione che contempla i casi di accantonamento nel riparto
art. 222, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
richiamato come conferma sistematica della regola per cui i creditori ipotecari sopportano le spese prededucibili specifiche, salvo il disposto dell’art. 223
art. 223 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
richiamato come corrispondente del vigente art. 111-ter l.fall.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel riparto fallimentare, gli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall. devono essere letti in modo coordinato: la prededuzione non si arresta in astratto davanti ai beni gravati da ipoteca, ma incontra il limite della sola quota del ricavato destinata ai creditori garantiti, determinata tramite il conto autonomo previsto dalla legge.
- Le spese prededucibili specificamente inerenti a un bene della massa, comprese le imposte maturate dopo la dichiarazione di fallimento che derivano dalla sua acquisizione e gestione, gravano sul ricavato di quel bene come "uscite di carattere specifico".
- La norma sui conti speciali non ha funzione meramente contabile: serve a individuare il netto distribuibile ai creditori assistiti da prelazione e quindi a regolare concretamente il concorso tra prededuzione e garanzie speciali.
- Anche il creditore fondiario o ipotecario è soggetto al concorso sostanziale in sede concorsuale: l’attribuzione provvisoria ottenuta in sede esecutiva non si consolida prima dell’esecutività del piano di riparto fallimentare.
- Il decreto del tribunale che decide sul riparto parziale e sull’accantonamento delle somme ha carattere decisorio e definitivo, ed è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
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