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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto che revoca il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo, nonché il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, emesso in data 11 novembre 2025 e notificato al ricorrente in data 12 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell'11 novembre 2025, notificato il 12 novembre 2025, con cui la Questura ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 10 luglio 2021 e ha negato il rinnovo del titolo per mancanza dei requisiti di legge. Ha dedotto, anzitutto, l'erronea applicazione dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e l'insussistenza di un concreto pericolo per l'ordine pubblico, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe fondato la decisione sulle condanne penali senza un'effettiva valutazione della sua pericolosità. Ha inoltre contestato l'erronea valutazione della situazione familiare ai sensi dell'art. 9, comma 4, e dell'art. 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, lamentando che non fosse stato attribuito adeguato rilievo alla presenza in Italia della moglie, titolare di un autonomo permesso per lavoro subordinato. Dagli atti risultavano due condanne, intervenute nel 2023 e nel 2025, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, una condanna per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità amministrativa ex art. 650 c.p. e un ulteriore procedimento penale per spaccio di stupefacenti. Il ricorrente sosteneva che tali elementi non fossero sufficienti a dimostrare la pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento della revoca. L'Amministrazione non ha agito in modo automatico sulla base delle sole condanne, ma ha svolto una valutazione concreta e attuale considerando la gravità e la reiterazione dei reati in un breve arco temporale, la loro tipologia, l'ulteriore procedimento penale, la sottoposizione a misure di prevenzione e il giudizio di dedizione alla commissione di reati lesivi della sanità e della sicurezza pubblica. La motivazione della Questura è stata ritenuta non illogica, non irragionevole e non sproporzionata; essa aveva inoltre espressamente considerato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, escludendo l'automatismo ostativo connesso al reato di lieve entità e valorizzando, nel caso concreto, la reiterazione delle condotte. È stata ritenuta adeguata anche la ponderazione della situazione personale, familiare e lavorativa: la presenza della moglie non è stata ignorata, ma valutata come non prevalente rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, anche perché la posizione amministrativa dei coniugi risultava autonoma e disgiunta. Il TAR ha richiamato altresì la natura rafforzata e premiale del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, collegata alla dimostrazione di un positivo e persistente percorso di integrazione. Il ricorso è stato respinto anche a prescindere dal profilo di possibile inammissibilità derivante dalla mancata sottoscrizione digitale. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998

    Attribuisce all'Amministrazione il potere di valutare concretamente la pericolosità dello straniero e di revocare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quando ricorrano ragioni connesse all'ordine pubblico e alla sicurezza, senza automatismi e mediante adeguata ponderazione degli elementi personali e familiari.

  • art. 5, commi 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Impone di considerare la situazione familiare e personale dello straniero nella valutazione relativa al soggiorno, senza tuttavia attribuire automaticamente prevalenza ai legami familiari quando emergano concrete e attuali esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per il reato di lieve entità non determina automaticamente la revoca del titolo di soggiorno; la reiterazione delle condotte può però concorrere, insieme agli altri elementi del caso concreto, a fondare un giudizio attuale di pericolosità sociale.

  • art. 650 c.p.

    La condanna per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità amministrativa è stata considerata tra gli elementi valutabili nel giudizio complessivo di pericolosità.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo derivante dalle sole condanne penali, ma richiede una valutazione concreta, attuale e complessiva della pericolosità sociale dello straniero.
  • Nel giudizio di pericolosità rilevante ai fini della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, l'Amministrazione può valorizzare la gravità, la tipologia e la reiterazione dei reati in un breve arco temporale, anche quando le singole condanne riguardino il reato di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
  • La valutazione amministrativa della pericolosità sociale è legittima quando la motivazione dia conto non solo dei precedenti penali, ma anche della situazione lavorativa, familiare e dell'inserimento sociale dello straniero, nonché delle ragioni per cui tali elementi risultano recessivi rispetto alla sicurezza della collettività.
  • La presenza di un coniuge regolarmente soggiornante non impedisce di per sé la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo: il legame familiare deve essere concretamente ponderato, ma può risultare recessivo rispetto a un giudizio motivato di pericolosità sociale e quando la posizione amministrativa dei coniugi sia autonoma e disgiunta.
  • Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce un titolo rafforzato e premiale, la cui conservazione presuppone la persistente affidabilità dello straniero rispetto ai principi e alle regole fondamentali dell'ordinamento e al percorso di integrazione sociale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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