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Sentenza

Sentenza n. 1548/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di gara recante l’esclusione per asserito mancato possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, proposta di aggiudicazione, eventuali atti di aggiudicazione, diniego di accesso agli atti di gara e, in via consequenziale, eventuale contratto

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il verbale di gara del 12 marzo 2026 relativo alla procedura G01930, nella parte in cui disponeva la sua non ammissione o esclusione per il mancato possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, nonché la conseguente proposta di aggiudicazione in favore di altra società e gli eventuali successivi atti di aggiudicazione. È stato inoltre impugnato il diniego di accesso agli atti di gara opposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e sono state formulate domande consequenziali di dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto, subentro o risarcimento per equivalente, nonché una richiesta di esibizione documentale ai sensi dell’art. 116 c.p.a. L’amministrazione ha eccepito la tardività della notifica e del deposito del ricorso. Il giudice ha rilevato che il provvedimento di esclusione era stato comunicato e pubblicato sulla piattaforma telematica “Appalti e Contratti” il 12 marzo 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 15 aprile 2026, oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a. per gli atti concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato depositato solo l’8 maggio 2026, in violazione del dimezzamento dei termini ordinari previsto dal rito accelerato in materia di appalti.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato irricevibile l’intero ricorso per tardività della notifica dell’atto introduttivo rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione-pubblicazione dell’esclusione sulla piattaforma telematica. Il giudice ha considerato assorbente tale rilievo, precisando che l’irricevibilità del ricorso principale produce effetto tranciante anche sulla domanda di accesso proposta in via ancillare. Non sono state quindi esaminate nel merito le censure relative all’esclusione, all’aggiudicazione, al diniego di accesso, all’eventuale contratto e alle pretese di subentro o risarcimento. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per la parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della causa con sentenza semplificata, previa interlocuzione delle parti, quando ricorrono i presupposti processuali per la decisione immediata.

  • art. 119 c.p.a.

    Rileva, unitamente all’art. 120 c.p.a., per il rito accelerato applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici e per il dimezzamento dei termini processuali.

  • art. 120 c.p.a.

    Prevede il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici; il termine decorre, nel caso concreto, dalla comunicazione-pubblicazione dell’esclusione sulla piattaforma telematica.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso proposta in via ancillare è stata ritenuta travolta dall’irricevibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Individua la disposizione richiamata per la procedura di affidamento oggetto della controversia; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale a causa dell’irricevibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, il ricorso deve essere notificato entro il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 120 c.p.a., decorrente dalla comunicazione o pubblicazione dell’atto lesivo secondo le modalità previste dalla disciplina di gara e dalla normativa applicabile.
  • La pubblicazione dell’atto di esclusione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante può far decorrere il termine per impugnare, quando costituisca la modalità di comunicazione prevista e consenta la conoscenza dell’atto da parte dell’operatore economico.
  • Nel rito appalti, il deposito tardivo del ricorso, anche in ragione del dimezzamento dei termini processuali, costituisce un ulteriore profilo di tardività rilevabile ai fini dell’irricevibilità.
  • L’irricevibilità del ricorso principale impedisce l’esame delle domande accessorie o ancillari, inclusa la domanda di accesso agli atti proposta in collegamento strumentale con l’impugnazione della gara.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di garaTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

Testo integrale

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