Cassazione Civile, Ordinanza n. 34387/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Le ricorrenti avevano prestato due garanzie personali in favore della società creditrice a tutela delle obbligazioni di rifornimento merci assunte da una società debitrice principale poi fallita. In primo grado chiedevano che le fideiussioni fossero dichiarate nulle per violazione della disciplina a tutela del consumatore o, in subordine, che fossero dichiarate estinte ex artt. 1956 e 1957 c.c.; il Tribunale aveva rigettato la domanda e confermato il decreto ingiuntivo opposto. In appello la Corte di Firenze aveva respinto le doglianze: aveva ritenuto non dimostrata e comunque non specificamente allegata la vessatorietà delle clausole; aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. ritenendo la garanzia qualificabile come autonoma a prima richiesta e, quindi, sottratta alle eccezioni tipiche del fideiussore; aveva escluso anche l'art. 1956 c.c., osservando che la garanzia copriva forniture già predeterminate nell'ambito di un contratto di somministrazione quadriennale e che, in ogni caso, le garanti erano socie e alcune anche amministratrici della società garantita, oltre che legate da stretti rapporti familiari, sicché doveva escludersi la loro qualità di consumatrici e/o la loro ignoranza del peggioramento patrimoniale della debitrice. In Cassazione le ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione della direttiva 93/13/CEE, degli artt. 33-36 cod. consumo e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità delle clausole abusive senza pretendere una specifica indicazione della clausola vessatoria e che avrebbe errato nel negare la qualità di consumatrici; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1936 e 1957 c.c., contestando la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia e la conseguente inapplicabilità della decadenza semestrale; 3) violazione degli artt. 1559, 1562 e 1956 c.c., contestando l'esclusione dell'art. 1956 c.c. e l'affermazione della consapevolezza dello stato patrimoniale della società garantita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in larga parte, a contestare valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, in particolare: la non qualificabilità delle garanti come consumatrici, perché socie della società garantita e, per alcune, anche amministratrici, in un contesto di stretti legami familiari e funzionali con l'impresa debitrice; la conseguente non applicabilità della disciplina consumeristica; la valutazione sulla natura autonoma della garanzia; l'insussistenza dei presupposti dell'art. 1956 c.c. La Corte ha inoltre osservato che, quanto alla nullità delle clausole, la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma e preliminare, ossia la negata qualità di consumatrici delle garanti, ratio non scalfita dalle censure. Sul terzo motivo ha aggiunto che la doglianza non era autosufficiente, perché non indicava adeguatamente dove le circostanze asseritamente trascurate fossero state dedotte nel processo di merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
direttiva CE 93/13
Richiamata dalle ricorrenti per sostenere la nullità delle clausole abusive; la Corte non entra nel merito perché reputa assorbente e preliminare il giudizio di fatto sulla mancata qualità di consumatrici delle garanti.
art. 33 cod. consumo
Invocato per la vessatorietà/nullità di protezione; la sua applicabilità è esclusa in concreto per la qualificazione soggettiva delle garanti come non consumatrici.
art. 34 cod. consumo
Richiamato insieme agli altri articoli del codice del consumo; non applicato perché le garanti non sono state ritenute consumatrici.
art. 35 cod. consumo
Richiamato tra le norme sulla tutela consumeristica; la Corte considera assorbita la questione dalla valutazione di fatto sulla qualità soggettiva delle parti.
art. 36 cod. consumo
Invocato per la nullità di protezione; la Corte non lo applica per la negata soggettività consumeristica.
art. 1418 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità delle clausole/contratto; la Corte ritiene che la censura non superi la ratio decidendi basata sull'assenza della qualità di consumatrici.
art. 2967 c.c.
Citato nel testo come errore denunciato in ricorso; nel contesto della decisione la Corte chiarisce che i giudici di merito hanno fondato il rigetto su una valutazione probatoria, non su un improprio aggravamento dell'onere della prova.
art. 1362 c.c.
Richiamato per contestare l'interpretazione del contratto di garanzia; la censura è dichiarata inammissibile perché non incide sulla preliminare ratio di non applicabilità della disciplina consumeristica.
art. 1363 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione contrattuale; non conduce all'accoglimento per l'inammissibilità del motivo.
art. 1936 c.c.
Richiamato per sostenere la natura di fideiussione della garanzia; la Corte rileva che la contestazione resta inidonea a superare l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1957 c.c.
Invocato per affermare la decadenza del creditore; la Corte osserva che la questione è assorbita dalla non applicabilità della disciplina consumeristica e, in ogni caso, dalla qualificazione della garanzia come autonoma a prima richiesta, sottratta alle eccezioni del fideiussore.
art. 1559 c.c.
Richiamato per contestare l'esclusione dell'art. 1956 c.c. nell'ambito del contratto di somministrazione; la Corte mantiene ferma la decisione di merito che ha valorizzato la continuità e predeterminazione delle forniture.
art. 1562 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1559 c.c. sulla somministrazione; non porta a un diverso esito, poiché la Corte ritiene che le forniture garantite fossero già predeterminate.
art. 1956 c.c.
La Corte conferma l'esclusione della norma perché la garanzia riguardava obbligazioni di fornitura già previste in un contratto di somministrazione e, comunque, perché i giudici di merito hanno accertato in fatto la consapevolezza delle garanti della situazione della società debitrice.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Applicato per rilevare l'autosufficienza difettosa del terzo motivo, poiché le ricorrenti hanno dedotto circostanze non indicando dove e quando fossero state introdotte nel giudizio di merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La tutela consumeristica nelle garanzie personali presuppone l'accertamento della qualità di consumatore del garante; tale accertamento è pregiudiziale rispetto al rilievo di nullità delle clausole e, se escluso in fatto, impedisce l'applicazione della disciplina di protezione.
- Una censura che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti alla valutazione del giudice di merito è inammissibile in cassazione, specie quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione in fatto autonoma e non specificamente scalfita.
- Il rilievo officioso della nullità non consente di prescindere dall'accertamento dei presupposti soggettivi o oggettivi della norma invocata: se manca il presupposto applicativo, la nullità non può essere dichiarata.
- L'art. 1956 c.c. non opera quando la garanzia copre obbligazioni di fornitura già predeterminate nell'ambito di un rapporto di somministrazione che prosegue secondo assetti contrattuali già stabiliti; in tale ipotesi non si configura, di per sé, la concessione di nuovo credito in danno del garante.
- In sede di legittimità, il motivo che deduce omissioni fattuali deve essere autosufficiente, indicando specificamente dove le circostanze asseritamente trascurate siano state introdotte nel giudizio di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se le censure non sono idonee a scalfirle tutte.
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