Cassazione Civile, Ordinanza n. 15540/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava cinque dipendenti della polizia municipale assunti dal Comune con rapporto a tempo determinato e part-time, i quali avevano chiesto il pagamento integrale dell’indennità di vigilanza prevista dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, sostenendo che si trattasse di emolumento fisso e non frazionabile, spettante per intero anche nel part-time. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che, in mancanza di contrattazione integrativa decentrata, operasse la regola generale del riproporzionamento del trattamento economico per il personale part-time. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: violazione dell’art. 6, comma 10, del CCNL 14.9.2000 e degli artt. 1362 e 1372 c.c., assumendo che l’indennità di vigilanza avesse natura fissa e fosse estranea ai trattamenti accessori rimessi alla contrattazione decentrata; violazione della Tabella 1 del CCNL 6.7.1995, ritenuta norma ultrattiva e indicativa della non frazionabilità dell’indennità; violazione dell’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL 14.9.2000, sostenendo che l’indennità non fosse ricompresa tra le voci da riproporzionare; infine violazione dell’art. 324 c.p.c., invocando un precedente giudicato del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto l’indennità piena ad altro personale di polizia municipale part-time.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla disciplina contrattuale, affermando che la regola dell’art. 6, comma 9, del CCNL 14.9.2000 impone il riproporzionamento del trattamento economico del personale part-time con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, e che tale criterio si applica anche all’indennità di vigilanza prevista dal CCNL 1995 e incrementata dal CCNL 2004, poiché non rientra tra i trattamenti accessori collegati a obiettivi o progetti né tra gli istituti esclusi dalla regola generale. Ha inoltre escluso che la Tabella 1 del CCNL 1995 potesse prevalere o impedire il riproporzionamento, osservando che non indicava la misura dell’indennità e che comunque la disciplina successiva del 2000 stabiliva una regola generale e vincolante. È stato infine escluso il dedotto giudicato esterno, perché la precedente sentenza del Tribunale di Trapani riguardava parti diverse e non poteva spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di clausole collettive.
art. 6, comma 9, CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali 14 settembre 2000
Il trattamento economico del personale a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche; la Corte lo interpreta come regola generale e rigida di riproporzionamento.
art. 6, comma 10, CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali 14 settembre 2000
Prevede eccezioni alla regola di proporzionalità per trattamenti accessori collegati a obiettivi o progetti e altri istituti non collegati alla durata della prestazione, ma la Corte esclude che l’indennità di vigilanza vi rientri.
art. 6, comma 11, CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali 14 settembre 2000
Stabilisce la corresponsione integrale delle aggiunte di famiglia; la Corte lo richiama come conferma che le eccezioni alla regola generale sono tassative.
art. 37, comma 1, lett. b), CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali 6 luglio 1995
È la fonte dell’indennità di vigilanza; la Corte ne riconosce la natura di voce fissa e periodica, ma soggetta al riproporzionamento nel part-time.
art. 16, comma 1, CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali 21 gennaio 2004
Incrementa l’indennità di vigilanza dal 1° gennaio 2003; la Corte lo considera solo come aggiornamento quantitativo della voce, senza incidere sulla regola del riproporzionamento.
art. 52, comma 2, lett. b), CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali 14 settembre 2000
La Corte esclude che la mancata espressa menzione dell’indennità di vigilanza nella retribuzione individuale mensile impedisca la sua inclusione tra le competenze da riproporzionare.
Tabella 1 CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali 6 luglio 1995
Non è ritenuta decisiva: prevedeva la corresponsione dell’indennità anche nei rapporti part-time, ma non disciplinava la misura e non prevale sulla disciplina successiva del 2000.
art. 15, comma 9, CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali 6 luglio 1995
È richiamato per confermare che anche nel sistema previgente il trattamento economico, compreso quello accessorio, era proporzionale alla prestazione lavorativa.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato sostanziale opera solo se tra i due giudizi vi sono le stesse parti, il petitum e la causa petendi; un precedente relativo a soggetti diversi non spiega efficacia vincolante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 5, legge n. 65/1986
È richiamato come fonte dei requisiti e delle funzioni di polizia municipale che giustificano l’indennità di vigilanza.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico part-time, la regola generale è il riproporzionamento di tutte le competenze fisse e periodiche del trattamento economico rispetto all’orario ridotto, salvo eccezioni espressamente previste dalla contrattazione collettiva.
- Un’indennità riconosciuta in misura fissa per l’esercizio di determinate funzioni può comunque essere soggetta a riproporzionamento se la disciplina collettiva successiva stabilisce in modo generale la proporzionalità del trattamento economico per il part-time e non la esclude espressamente.
- Le eccezioni alla proporzionalità nel part-time devono risultare da previsioni contrattuali chiare e specifiche; la mera mancanza di una voce in una disposizione di ricognizione retributiva non basta a escluderne l’assoggettamento alla regola generale.
- Il giudicato esterno è opponibile solo quando vi sia identità di parti, petitum e causa petendi; non è sufficiente la mera analogia della questione giuridica decisa in un altro giudizio.
- In tema di interpretazione del CCNL, la disciplina successiva e generale prevale sulle precedenti previsioni compatibili solo in parte, soprattutto quando introduce una regola espressa di carattere generale e vincolante.
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