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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11311/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 16/9/2025 che aveva rigettato l'appello del Procuratore avverso l'ordinanza dell'11/6/2025 del G.I.P. che non aveva convalidato il sequestro d'urgenza disposto nei confronti di Claudio Medici e aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo. Il Procuratore deduceva principalmente: (i) inosservanza e violazione degli artt. 125, comma 3, e 325 c.p.p., per presunta omissione di valutazione degli elementi atti a dimostrare che Medici fosse amministratore di fatto della Metalfin s.r.l. e per carenze motivazionali circa il fumus del reato; (ii) insufficiente valutazione del periculum in mora, lamentando che il Tribunale avrebbe escluso il rischio di dispersione patrimoniale con argomentazioni inadeguate, nonostante l'elevata evasione contestata e la residenza estera dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato di legittimità sia consentito solo per violazione di legge e che la motivazione sia censurabile soltanto se radicalmente assente o di mera apparenza. La Corte ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fondato il proprio convincimento soprattutto sulla insufficienza di gravi indizi circa il ruolo di amministratore di fatto attribuito a Medici, richiamando informazioni testimoniali e valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Quanto al periculum in mora, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che non risultavano condotte distrattive o elementi idonei a fondare un concreto pericolo di dispersione del patrimonio; la sola residenza in Svizzera dal 2012 è stata ritenuta insufficiente a provare l'atto doloso di occultamento e ad integrare il pericolo richiesto per la misura. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'ordinanza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la portata dell'art. 325: il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, è censurabile in Cassazione solo se essa è radicalmente assente o di mera apparenza, tale da non consentire la comprensione dell'iter logico-giuridico.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza del ricorrente come norma richiamata per censurare la motivazione del Tribunale; dalla sentenza si evince che la Corte non ha ritenuto integrata una violazione formale di tale disposizione, poiché la motivazione contestata non risultava radicalmente assente.

  • art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (reato tributario). La Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale o della prova del reato, avendo ritenuto che la questione cautelare dovesse basarsi su idonei indizi e sul periculum; ha fatto rilevare che l'assenza di indizi specifici sul ruolo individuale ha reso irrilevante un più ampio esame del fumus in questa sede cautelare.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è molto limitato: può fondarsi solo su violazioni di legge e, con riguardo alla motivazione, solo se questa è radicalmente assente o meramente apparente.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: elementi di fatto e valutazioni probatorie (es. testimonianze, atti di altri procedimenti, presenze in luoghi specifici) sono, di norma, riservati alla fase di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizi formali estremi della motivazione.
  • Per apprezzare il fumus commissi delicti in vista di misure reali è necessaria una motivazione che mostri elementi specifici e individualizzanti; l'assenza di tali elementi può rendere irrilevante l'ulteriore approfondimento cautelare sulla sussistenza del reato.
  • Il periculum in mora va dimostrato con elementi concreti di rischio di dispersione o sottrazione del patrimonio: la sola residenza all'estero, soprattutto se consolidata e anteriore rispetto ai fatti contestati, non è di per sé sufficiente a dimostrare la volontà di occultare beni o la capacità di eludere future azioni di confisca.
  • Nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari è strategico concentrarsi su vizi formali della motivazione e su carenze radicali dell'iter argomentativo, perché le contestazioni di merito sui fatti e sulle prove difficilmente troveranno accoglimento in Cassazione.

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