Cassazione Penale, Sentenza n. 11311/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 16/9/2025 che aveva rigettato l'appello del Procuratore avverso l'ordinanza dell'11/6/2025 del G.I.P. che non aveva convalidato il sequestro d'urgenza disposto nei confronti di Claudio Medici e aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo. Il Procuratore deduceva principalmente: (i) inosservanza e violazione degli artt. 125, comma 3, e 325 c.p.p., per presunta omissione di valutazione degli elementi atti a dimostrare che Medici fosse amministratore di fatto della Metalfin s.r.l. e per carenze motivazionali circa il fumus del reato; (ii) insufficiente valutazione del periculum in mora, lamentando che il Tribunale avrebbe escluso il rischio di dispersione patrimoniale con argomentazioni inadeguate, nonostante l'elevata evasione contestata e la residenza estera dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato di legittimità sia consentito solo per violazione di legge e che la motivazione sia censurabile soltanto se radicalmente assente o di mera apparenza. La Corte ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fondato il proprio convincimento soprattutto sulla insufficienza di gravi indizi circa il ruolo di amministratore di fatto attribuito a Medici, richiamando informazioni testimoniali e valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Quanto al periculum in mora, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che non risultavano condotte distrattive o elementi idonei a fondare un concreto pericolo di dispersione del patrimonio; la sola residenza in Svizzera dal 2012 è stata ritenuta insufficiente a provare l'atto doloso di occultamento e ad integrare il pericolo richiesto per la misura. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'ordinanza impugnata confermata.
Norme richiamate
La Corte richiama la portata dell'art. 325: il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, è censurabile in Cassazione solo se essa è radicalmente assente o di mera apparenza, tale da non consentire la comprensione dell'iter logico-giuridico.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Citato nella doglianza del ricorrente come norma richiamata per censurare la motivazione del Tribunale; dalla sentenza si evince che la Corte non ha ritenuto integrata una violazione formale di tale disposizione, poiché la motivazione contestata non risultava radicalmente assente.
art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale relativa al reato contestato (reato tributario). La Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale o della prova del reato, avendo ritenuto che la questione cautelare dovesse basarsi su idonei indizi e sul periculum; ha fatto rilevare che l'assenza di indizi specifici sul ruolo individuale ha reso irrilevante un più ampio esame del fumus in questa sede cautelare.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è molto limitato: può fondarsi solo su violazioni di legge e, con riguardo alla motivazione, solo se questa è radicalmente assente o meramente apparente.
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: elementi di fatto e valutazioni probatorie (es. testimonianze, atti di altri procedimenti, presenze in luoghi specifici) sono, di norma, riservati alla fase di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizi formali estremi della motivazione.
- Per apprezzare il fumus commissi delicti in vista di misure reali è necessaria una motivazione che mostri elementi specifici e individualizzanti; l'assenza di tali elementi può rendere irrilevante l'ulteriore approfondimento cautelare sulla sussistenza del reato.
- Il periculum in mora va dimostrato con elementi concreti di rischio di dispersione o sottrazione del patrimonio: la sola residenza all'estero, soprattutto se consolidata e anteriore rispetto ai fatti contestati, non è di per sé sufficiente a dimostrare la volontà di occultare beni o la capacità di eludere future azioni di confisca.
- Nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari è strategico concentrarsi su vizi formali della motivazione e su carenze radicali dell'iter argomentativo, perché le contestazioni di merito sui fatti e sulle prove difficilmente troveranno accoglimento in Cassazione.
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