Cassazione Penale, Ordinanza n. 05891/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in appello per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti alla pena di otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione articolando un solo motivo, con cui denunciava vizio di motivazione sia in ordine alla affermazione di responsabilità sia in ordine alla determinazione della pena. La Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato, senza ministero difensivo, in violazione delle norme che impongono la sottoscrizione e proposizione tramite difensore abilitato per il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice richiamata solo per identificare il reato oggetto della condanna, nella forma di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 571, comma 1, c.p.p.
richiamato quale norma che disciplina la legittimazione a proporre impugnazione, rilevante ai fini dell'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
richiamato quale norma che esige la proposizione del ricorso per cassazione a mezzo di difensore abilitato, la cui violazione determina inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato, quando la legge richiede il ministero di un difensore abilitato.
- La violazione delle prescrizioni formali sulla legittimazione e sul modo di proposizione del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame dei motivi di merito.
- Quando l'inammissibilità dipende da un errore imputabile al ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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