Sentenza n. 8799/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43734 presentata in data 18 aprile 2025 con la quale parte ricorrente ha chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 18 aprile 2025 un’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un’università spagnola, ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento espresso, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza superare la contestazione relativa all’inerzia. Il ricorso ha quindi avuto ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza adozione di un provvedimento. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale persistente inadempienza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento, in assenza di provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”. “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”
La procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali prevede una verifica della completezza documentale entro trenta giorni e l’adozione del provvedimento entro tre mesi dalla documentazione completa; in caso di eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
direttiva 2013/55/CE
Costituisce il quadro eurounitario richiamato per la domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’ordine giudiziale di adottare un provvedimento espresso, con possibilità di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di un provvedimento espresso, salvo che non sussista un diverso obbligo giuridico di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel decidere una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono applicare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, valutando il titolo secondo i criteri interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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