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Ordinanza

Ordinanza n. 39/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DI - Determinazione n. 9 del 9 gennaio 2026 del settore tecnico del Comune di Ovindoli; - Verbale di gara n. 1 del 19 dicembre 2025 del RUP in seduta pubblica; - Verbale di gara n. 2 del 9 gennaio 2026 del RUP in seduta pubblica; - nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi, ivi compreso l’“Avviso pubblico per la concessione temporanea Area Comunale posteggio isolato Loc. Dolce Vita per il commercio del settore alimentare”.

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di aggiudicazione e verbali della gara per la concessione temporanea di un posteggio comunale, nonché l'avviso pubblico relativo alla procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del settore tecnico comunale e i verbali di gara relativi alla concessione temporanea di un'area comunale destinata a posteggio isolato per il commercio alimentare. Il testo non espone analiticamente tutti i motivi di ricorso, ma dalla motivazione cautelare emerge che la controversia riguarda il possesso dei requisiti espressamente richiesti dall'avviso pubblico, in particolare la licenza di tipo B e la disponibilità di un mezzo su gomma idoneo all'esercizio dell'attività. Il Comune ha contestato la fondatezza della domanda; un'impresa individuale controinteressata non si è costituita. La ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare e salvi possibili profili di inammissibilità, insussistente il fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato il possesso della licenza di tipo B e del mezzo su gomma idoneo, qualificati come requisiti imprescindibili e richiesti espressamente dal bando. Ha inoltre affermato che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di partecipazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, quale attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Ha precisato che la pubblica amministrazione può richiedere l'esibizione della documentazione relativa ai requisiti autodichiarati e che l'ordinamento prevede sanzioni, anche penali, per le false dichiarazioni. Non è stata disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica per il prosieguo del giudizio al 25 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus di fondatezza.

  • art. 97 Cost.

    imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

    È richiamato quale fondamento costituzionale della discrezionalità dell'amministrazione nell'individuazione dei requisiti di partecipazione alla gara, purché non manifestamente arbitrari o irragionevoli.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di partecipazione, il cui esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando le prescrizioni risultino manifestamente arbitrarie o irragionevoli.
  • Il requisito di partecipazione espressamente previsto dalla lex specialis e qualificabile come imprescindibile deve essere dimostrato dal concorrente; la mancata prova del suo possesso esclude, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris.
  • La pubblica amministrazione può verificare la documentazione relativa ai requisiti oggetto di autodichiarazione, restando applicabili le sanzioni previste dall'ordinamento, anche penali, in caso di dichiarazioni false.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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