Sentenza n. 58/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione dei progetti pilota – indicativo PP0038 – denominata “Valorizzazione Integrata del Sistema Intermodale e Turistico dell’area della Puglia Imperiale”, presentata dall’Agenzia ricorrente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 30 luglio 2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di assegnazione di un contributo per la realizzazione di un progetto pilota nell’ambito del bando per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di contributo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 novembre 2020, nonché eccesso di potere per sviamento e omessa o carente istruttoria. Il rigetto era fondato sulla mancanza del requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lettera b), del bando, secondo cui l’impresa richiedente non doveva trovarsi, alla data della domanda, in stato di liquidazione volontaria. La ricorrente sosteneva che il riferimento del decreto interministeriale ai soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi non consentisse al Ministero di introdurre un requisito ulteriore e più restrittivo; affermava inoltre di essere sostanzialmente operativa, poiché beneficiaria di altri finanziamenti pubblici, e che lo stato di liquidazione dipendeva dal decorso del termine statutario del 31 dicembre 2020 e da difficoltà decisionali degli enti locali soci. Deduceva altresì che l’art. 80, comma 5, lettera b), del previgente codice dei contratti pubblici attribuisse rilievo ostativo alla sola liquidazione coatta e non alla liquidazione volontaria. Il Ministero eccepiva anche l’inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati. Il Collegio ha rilevato d’ufficio ulteriori possibili profili di inammissibilità, derivanti dalla mancata impugnazione delle disposizioni del bando immediatamente lesive e dalla mancata impugnazione delle graduatorie sopravvenute, ma ha deciso la controversia nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha osservato, anzitutto, che il bando prevedeva in modo espresso e inequivoco che il soggetto responsabile, se costituito sotto forma di impresa, non dovesse trovarsi in stato di liquidazione volontaria alla data di presentazione della domanda. Era pacifico che la ricorrente si trovasse in tale stato sia alla data della domanda sia alla scadenza del termine del 15 febbraio 2022, poiché il termine statutario era scaduto il 31 dicembre 2020; la successiva revoca della liquidazione, deliberata il 26 luglio 2022, era quindi irrilevante. Il requisito di soggetto responsabile di un Patto territoriale ancora operativo, previsto dal decreto interministeriale, deve essere inteso come operatività piena e normale secondo legge, non come mera operatività di fatto limitata alla prosecuzione di attività già avviate. Lo stato di scioglimento e liquidazione impedisce pertanto l’ammissibilità della domanda. Il bando è stato ritenuto conforme alle disposizioni codicistiche sulla causa di scioglimento per decorso del termine e sui limiti dell’attività degli amministratori e dei liquidatori, nonché non contrastante con il decreto interministeriale presupposto. Le difficoltà decisionali degli enti locali soci e l’esistenza di altri finanziamenti pubblici non potevano superare il requisito mancante, anche in ragione della tutela della par condicio tra i partecipanti. Il richiamo all’art. 80, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici è stato giudicato inconferente, trattandosi di disciplina speciale relativa agli affidamenti pubblici e non applicabile automaticamente alle concessioni di agevolazioni finanziarie. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per mancata impugnazione delle previsioni del bando direttamente lesive, ma ha ritenuto di poter prescindere dai profili processuali, respingendo la domanda nel merito. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 30 novembre 2020
La previsione che limita la partecipazione ai soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi richiede una piena e normale operatività ex lege, non una mera operatività di fatto; essa consente di escludere società già in stato di scioglimento e liquidazione.
art. 5, comma 2, lettera b), bando Progetti Pilota
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Il requisito doveva sussistere alla data di presentazione della domanda; lo stato di liquidazione volontaria costituiva causa oggettiva di inammissibilità, anche se successivamente rimosso.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito alla ricorrente di presentare controdeduzioni, valutate dall’amministrazione nel provvedimento finale.
art. 2484 c.c.
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono 1) per il decorso del termine.
Il decorso del termine statutario determina lo scioglimento della società e l’ingresso nella fase liquidatoria.
art. 2486 c.c.
Dopo il verificarsi della causa di scioglimento, gli amministratori possono compiere soltanto gli atti funzionali alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
art. 2487 c.c.
La disciplina della liquidazione delimita i poteri societari alle attività coerenti con la fase liquidatoria.
art. 2489 c.c.
I liquidatori devono operare per la liquidazione del patrimonio e non possono svolgere nuove operazioni estranee a tale finalità.
art. 2545-duodecies c.c.
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
La disposizione è richiamata per la disciplina delle cause di scioglimento delle società cooperative; il giudizio valorizza comunque le regole codicistiche sullo scioglimento e sulla liquidazione applicabili alla fattispecie societaria.
art. 80, comma 5, lettera b), d.lgs. 50/2016
La disciplina delle cause di esclusione nelle gare pubbliche, che distingue la liquidazione coatta da quella volontaria, è speciale e non è automaticamente applicabile alle procedure di concessione di agevolazioni finanziarie.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può segnalare alle parti una questione rilevabile d’ufficio, come il possibile difetto di impugnazione di una disposizione del bando, consentendo il contraddittorio sul punto.
Massime di principio
- Quando un bando per la concessione di agevolazioni finanziarie richiede che il soggetto richiedente sia pienamente operativo e non si trovi in liquidazione volontaria, tale requisito deve sussistere alla data di presentazione della domanda e, se previsto dalla disciplina della procedura, anche alla scadenza del termine per la presentazione; la successiva revoca della liquidazione non sana la carenza originaria.
- La nozione di soggetto ancora operativo, ai fini della partecipazione a una procedura di finanziamento pubblico, va intesa come piena e normale operatività secondo legge, non come mera prosecuzione di attività di fatto o di attività già avviate da una società formalmente in scioglimento e liquidazione.
- Le difficoltà organizzative o decisionali degli enti pubblici soci non rendono scusabile il mancato adeguamento dello stato societario ai requisiti del bando quando il soggetto abbia avuto un congruo periodo per regolarizzarsi; ammettere diversamente comprometterebbe la par condicio tra i partecipanti.
- La disciplina delle cause di esclusione prevista per le procedure di affidamento dei contratti pubblici non è automaticamente applicabile alle procedure di concessione di contributi e agevolazioni finanziarie, che restano regolate dalla propria disciplina speciale e dal relativo bando.
- Una clausola del bando che stabilisce in modo chiaro un requisito direttamente impeditivo della partecipazione deve essere tempestivamente impugnata; la contestazione soltanto dell’atto applicativo può comportare l’inammissibilità del ricorso, ferma restando la possibilità del giudice di respingere comunque la domanda per infondatezza nel merito.
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