Sentenza del 23/11/2016 n. 23854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Foggia che aveva confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro agevolata e il diniego di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'acquisto era avvenuto tramite decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Lucera. V.G. sosteneva di avere diritto alle agevolazioni previste per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani, deducendo la classificazione montana dei terreni e la loro destinazione all'arrotondamento o accorpamento della proprietà coltivatrice. Contestava inoltre l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione e l'omessa valutazione di una certificazione dell'Ispettorato forestale. Il punto decisivo era però la mancanza della prova che l'acquirente possedesse personalmente la qualità di coltivatore diretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con il concessionario della riscossione, poiché la controversia riguardava esclusivamente i presupposti sostanziali dell'agevolazione e non vizi propri di atti della riscossione. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui le agevolazioni richiedevano che l'acquirente fosse, in proprio, coltivatore diretto. Il contribuente non aveva fornito tale prova e, anzi, risultava che il reddito da lavoro dipendente superava quello agricolo, circostanza incompatibile con i requisiti richiesti. La documentazione attestante la natura montana dei terreni e la loro idoneità all'accorpamento non dimostrava il requisito soggettivo. V.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2
Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.
L'agevolazione per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani non dipende soltanto dalla localizzazione dei terreni e dalla loro destinazione all'accorpamento o arrotondamento, ma richiede anche che la proprietà sia diretto-coltivatrice e che l'acquirente possieda personalmente la qualità di coltivatore diretto.
L. n. 991 del 1952, art. 36, comma 2
La certificazione dell'autorità forestale può attestare la natura montana dei terreni e la loro idoneità all'arrotondamento o accorpamento, ma non prova automaticamente il requisito soggettivo della qualifica di coltivatore diretto.
L. n. 153 del 1975, art. 12
La qualifica di coltivatore diretto presuppone, secondo il parametro applicato nella sentenza, che il nucleo familiare dedichi almeno un terzo del proprio tempo alla coltivazione dei fondi e ricavi dall'attività agricola almeno due terzi del proprio reddito.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77
La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro e del recupero delle agevolazioni indebitamente applicate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14
Il concessionario della riscossione è parte necessaria solo quando la controversia riguarda vizi propri degli atti a lui direttamente imputabili, come cartella di pagamento o avviso di mora; non lo è quando si discutono esclusivamente i presupposti sostanziali della pretesa tributaria.
D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4
La sentenza richiama la possibilità che il regime agevolativo riguardi anche società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, fermo restando il requisito dell'esercizio diretto dell'attività agricola.
L. n. 212 del 2000, art. 10
I principi di affidamento, collaborazione e buona fede nei rapporti tributari non possono sostituire la prova dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge per ottenere un'agevolazione fiscale.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha rilevato che la censura relativa all'integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere eventualmente dedotta come violazione processuale ai sensi del n. 4, e non mediante i numeri 3 e 5, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale relativa all'acquisto di terreni agricoli non è sufficiente dimostrare la natura montana dei fondi o la loro destinazione all'accorpamento: occorre provare anche tutti i requisiti soggettivi richiesti, inclusa la qualifica personale di coltivatore diretto.
- Le certificazioni amministrative che attestano caratteristiche oggettive del terreno non dimostrano automaticamente la qualifica professionale o reddituale dell'acquirente.
- Quando il giudice di merito individua una ragione decisiva, come la mancanza della qualifica di coltivatore diretto, il ricorrente in cassazione deve contestare specificamente quella ragione; la contestazione di requisiti diversi non è sufficiente.
- Il concessionario della riscossione deve partecipare al processo tributario solo se si contestano vizi propri degli atti della riscossione. Se si discutono l'esistenza o la spettanza del tributo e delle agevolazioni, il contraddittorio riguarda principalmente l'ente impositore.
- La prova dei requisiti agevolativi grava sul contribuente che invoca il beneficio. La presenza di redditi da lavoro dipendente superiori a quelli agricoli può costituire un elemento contrario alla qualifica di coltivatore diretto, se rilevante secondo la normativa applicabile.
- In presenza di una motivazione congrua e non contraddittoria, la Corte di cassazione non può rivalutare liberamente le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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