Sentenza del 15/10/2021 n. 28439 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A. Srl aveva impugnato avvisi di accertamento (art. 41‑bis D.P.R. n.600/1973) relativi al 2007 IRES, che ricalcolavano l'imponibile sulla base del disconoscimento del riporto di perdite dichiarate per il 2004-2006. In Cassazione l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 41‑bis ritenendo legittima la ripresa; la contribuente ha proposto controricorso e ricorso incidentale lamentando altresì la violazione dell'art. 53 D.Lgs. n.546/1992 per presunta inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia e ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente. Ha preliminarmente respinto la richiesta di riunione dei giudizi. Sul punto pregiudiziale ha escluso la violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, ritenendo sufficiente che l'Amministrazione avesse riproposto in appello le stesse ragioni già svolte in primo grado. Quanto al merito, la Corte ha condiviso la CTR: l'accertamento parziale ai sensi dell'art. 41‑bis può essere utilizzato solo quando emerga un "maggior utile" o imposte non evase; nel caso di specie la rettifica riguardava il riporto di perdite pregresse che, pur registrate, non erano state effettivamente utilizzate e quindi non avevano inciso sull'imponibile. Pertanto la ripresa non era legittimamente esercitata in quella sede. Le spese sono compensate; la sentenza dà atto, ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, della possibile integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41‑bis
L'art. 41‑bis (accertamento parziale) può essere impiegato dall'Amministrazione solo quando emerga un 'maggior utile' o imposte non evase; non è strumento per rettifiche meramente riclassificatorie del riporto di perdite che non abbiano inciso sull'imponibile dell'anno di ripresa.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39
L'accertamento parziale non costituisce una deroga al regime generale di accertamento previsto dagli artt. 38 e 39; le modalità ordinarie di contestazione restano rilevanti e compatibili con l'utilizzo dell'art. 41‑bis.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'appello dell'Amministrazione deve contenere i 'motivi specifici dell'impugnazione'; tuttavia è conforme all'orientamento della Corte che l'Amministrazione, riproponendo in appello le stesse deduzioni già svolte in primo grado, assolva l'onere di specificazione dei motivi senza dover necessariamente introdurre nuovi argomenti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater e 1‑bis
Norme procedurali sul contributo unificato: la sentenza registra la possibilità che il ricorrente incidentale integri il contributo unificato, se dovuto, nella misura prevista per i ricorsi incidentali.
Sentenza SS.UU. n. 8500 del 25/03/2021 (giurisprudenza)
Le Sezioni Unite hanno indicato che, per componenti di reddito a efficacia pluriennale, il momento rilevante per la ripresa è quello in cui il singolo rateo è indicato nella specifica dichiarazione annuale; la Corte richiama questo principio per chiarire quando sia possibile una successiva ripresa qualora la perdita venga poi utilizzata.
Massime di principio
- L'accertamento parziale ex art. 41‑bis è legittimo solo se dall'istruttoria emerge un 'maggior utile' o imposte non evase: non può essere usato per semplici rettifiche del riporto perdite che non abbiano inciso sull'imponibile dell'anno di ripresa.
- Se l'Ufficio rettifica il riporto delle perdite ma tali perdite non sono state effettivamente utilizzate (non hanno ridotto l'imponibile), la rettifica non determina automaticamente un maggior utile e quindi l'accertamento parziale può essere inammissibile per quella annualità.
- L'Amministrazione fiscale può soddisfare l'onere di specificazione dei motivi in appello anche riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado; ciò non rende inammissibile l'appello quando non sono introdotti nuovi motivi.
- Se in futuro la perdita rettificata dovesse essere utilizzata dal contribuente per ridurre il reddito imponibile, l'Ufficio può procedere a un nuovo accertamento relativo all'anno in cui l'effetto si realizza.
- Le questioni processuali di riunione dei giudizi richiedono effettiva omogeneità delle questioni; la mera convenienza di economia processuale non giustifica la riunione.
- In caso di reciproca soccombenza su questioni diverse, il giudice può compensare le spese tra le parti.
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