Sentenza n. 5689/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzandolo per il 19 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito l’illegittimità originaria del silenzio. Le spese di lite sono state compensate, considerati il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’azione è stata proposta per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al visto di studio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell’amministrazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda di avvio del procedimento integra soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda giudiziale riguardi esclusivamente l’attivazione del procedimento, e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la pretesa concretamente fatta valere, senza che sia necessario decidere nel merito l’originaria illegittimità del silenzio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione sia contenuto e il comportamento complessivo dell’amministrazione mostri un’attivazione in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta comunque possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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