Cassazione Penale, Sentenza n. 42368/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palmi per furto di energia elettrica aggravato (violenza sulle cose; materiale destinato all'erogazione di energia in regime di concessione) e con recidiva. Il ricorrente, assistito dall'avv. Elio Cannizzaro, deduce erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, contestando in particolare la mancata dimostrazione del contributo concorsuale dell'imputato nella consumazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproposizione di doglianze già vagliate in appello, generiche e non specifiche, e non idonee a evidenziare mancanze argomentative o illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello esponesse elementi logici e probatori solidi, con puntuale esame anche dell'elemento soggettivo e della circostanza aggravante. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che incrimina il furto; richiamata quale capo di imputazione confermato in sede di merito
art. 625 cod. pen. comma 1, nn. 2, 7, 7-bis
Individuazione delle aggravanti applicate al reato di furto (es. violenza sulle cose, materiale destinato all'erogazione di energia elettrica, ecc.)
art. 99 cod. pen. comma 2 n. 1
Richiamata la recidiva come circostanza ostativa o aggravante ai fini della determinazione della responsabilità e della pena
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Norma processuale che disciplina i motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione per aspecificità e mancanza di correlazione con le argomentazioni del giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali e l'eventuale ammenda a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è luogo per rinnovare la discussione dei fatti: i motivi che si limitano a riproporre valutazioni di merito già esaminate in appello sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve denunciare specifiche carenze argomentative o illogicità manifeste nella decisione impugnata; la mera difesa da ricostruzione probatoria non soddisfa il requisito di specificità previsto dall'art. 591 c.p.p.
- Una motivazione di appello ampia e dettagliata che affronta tanto gli elementi fattuali quanto l'elemento soggettivo rende difficoltoso il successo in cassazione a meno che non siano evidenti vizi logici o violazioni di norme sostanziali o processuali.
- Chi propone ricorso deve individuare con precisione i punti in cui la motivazione sarebbe contraddittoria, carente o illogica ictu oculi; argomentazioni generiche o deduttive sono suscettibili di inammissibilità.
- Le inammissibilità per colpa possono comportare, oltre alle spese processuali, il pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende: è quindi importante valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima della proposizione.
- In casi di contestazioni su contributo concorsuale o responsabilità individuale è utile che la difesa segnali prove o omissioni specifiche (testimonianze, valutazioni tecniche, elementi di prova mancanti) e non solo deduzioni teoriche.
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