Sentenza n. 5225/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare impugnava la sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna, irrogata per avere presentato due denunce, relative a fatti di servizio e nei confronti di superiori gerarchici, senza informare tempestivamente il Comando di appartenenza. Deduceva l’insussistenza dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010; l’inapplicabilità della disciplina disciplinare in ragione dell’esercizio del diritto di denuncia e della tutela del whistleblowing prevista dall’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001; travisamento dei fatti, mancata valutazione delle prove, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’imparzialità, sproporzione e finalità ritorsiva della sanzione; violazione delle garanzie partecipative e delle norme sul procedimento disciplinare. Chiedeva inoltre il rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea, prospettando il contrasto dell’art. 748, comma 5, lett. b), con la Costituzione, il diritto dell’Unione e la CEDU.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010 imponga al militare di comunicare tempestivamente al proprio Comando gli eventi nei quali sia coinvolto e che possano avere riflessi sul servizio, comprese le denunce relative a fatti di servizio quando, come nel caso concreto, esse riguardino altri militari, rapporti gerarchici e condotte potenzialmente incidenti sul funzionamento e sull’immagine dell’Arma. L’obbligo di comunicazione non impedisce la presentazione della denuncia né sanziona l’esercizio del diritto di denuncia, ma colpisce l’omissione della comunicazione interna. Il giudice ha escluso l’applicabilità della tutela del whistleblowing, rilevando che le denunce riguardavano contestazioni e interessi personali connessi al rapporto di lavoro e non segnalazioni effettuate nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione; inoltre, i procedimenti penali erano stati archiviati. La valutazione della gravità dei fatti e della misura della sanzione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Nel caso concreto la sanzione è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata, anche in considerazione della recidiva e del parere della Commissione di disciplina. Sono state respinte le censure procedimentali, poiché la contestazione indicava la condotta addebitata e il procedimento aveva garantito il contraddittorio. È stata esclusa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in quanto la disciplina sul whistleblowing non era applicabile alla fattispecie, nonché la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione prospettata riguardava essenzialmente il diritto interno e non era rilevante ai fini della decisione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010
Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: … b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio
La disposizione impone una comunicazione tempestiva alla scala gerarchica di ogni evento potenzialmente incidente sul servizio, comprese le denunce relative a fatti di servizio, quando l’Amministrazione non ne abbia altrimenti conoscenza.
art. 717 d.P.R. n. 90/2010
La violazione del senso di responsabilità può configurarsi quando il militare non adempie integralmente ai doveri derivanti dalla condizione militare, anche omettendo comunicazioni dovute alla propria Amministrazione.
art. 1355 d.lgs. n. 66/2010
I criteri previsti dalla disposizione devono essere considerati dall’Amministrazione nella valutazione della mancanza disciplinare e nella scelta della sanzione; nel caso concreto la sanzione è stata ritenuta congrua anche in relazione ai precedenti disciplinari.
art. 1466 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione non impedisce l’applicazione di una sanzione per l’omessa comunicazione interna quando la sanzione non comprime il diritto del militare di presentare denunce, ma riguarda esclusivamente la violazione dell’obbligo informativo verso il Comando.
art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001
La tutela del whistleblowing presuppone una segnalazione effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione; non si applica a contestazioni, rivendicazioni o conflitti aventi carattere essenzialmente personale o inerenti al rapporto di lavoro con superiori gerarchici.
d.lgs. n. 24/2023
La disciplina vigente esclude dal proprio ambito le contestazioni o richieste legate a un interesse personale del segnalante e riguardanti esclusivamente i suoi rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, anche con figure gerarchicamente sovraordinate.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non costituisce un rimedio nella disponibilità delle parti; il giudice nazionale può non rinviare quando la questione non è rilevante per la decisione o non riguarda un dubbio interpretativo effettivo sul diritto dell’Unione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità disposto a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L’obbligo del militare di comunicare tempestivamente al proprio Comando gli eventi nei quali sia coinvolto e che possano avere riflessi sul servizio comprende anche la presentazione di denunce relative a fatti di servizio, quando tali fatti siano potenzialmente incidenti sul funzionamento, sull’immagine o sull’organizzazione dell’Amministrazione militare e questa non ne abbia altrimenti conoscenza.
- L’obbligo di informare la scala gerarchica non impedisce al militare di presentare una denuncia all’autorità giudiziaria e non sanziona l’esercizio del diritto di denuncia; la sanzione può invece riguardare autonomamente l’omessa o tardiva comunicazione interna di un evento rilevante per il servizio.
- La tutela del whistleblowing non si applica alle segnalazioni effettuate essenzialmente per tutelare interessi personali o per contestare il rapporto individuale di lavoro e le condotte dei superiori gerarchici; è necessario che la segnalazione sia funzionale alla tutela dell’integrità della pubblica amministrazione.
- La valutazione della gravità della condotta disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o dei presupposti, fermo il controllo sulla congruità e sulla motivazione dell’atto.
- Il giudice nazionale non è tenuto a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione prospettata non è rilevante per la decisione, investe in realtà l’interpretazione del diritto interno o non pone un effettivo problema di interpretazione o compatibilità del diritto dell’Unione.
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