Cassazione Penale, Sentenza n. 4341/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto contestato al capo 22) (artt. 157, 56, 624, 625 c.p. ecc.), con richiesta di declaratoria di prescrizione per quel capo e di esclusione della recidiva semplice che, se riconosciuta, avrebbe determinato l'estinzione dei reati dei capi da 2 a 12 per decorso dei termini; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti (art. 114 c.p.), né valorizzato il comportamento confessore, chiedendo una prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ai fini della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha accolto il primo motivo in relazione al capo 22), constatando che, a seguito della riqualificazione operata dal Tribunale e confermata in appello, il termine di prescrizione per quel reato era già decorso (calcolo della pena massima, riduzione per il tentativo, aumento di un quarto ex art. 161 c.p. e computo dei 103 giorni di sospensione). Per tale capo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per il resto: il secondo motivo è stato ritenuto precluso e generico (la mancata deduzione in appello dell'attenuante ex art. 114 c.p.) e la valutazione del trattamento sanzionatorio e della comparazione tra aggravanti e attenuanti è stata considerata congrua e insindacabile in Cassazione. Inoltre la Corte ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla riedeterminazione del trattamento sanzionatorio e ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato per la disciplina del tentativo: la pena prevista è stata ridotta di un terzo per la circostanza del tentativo nel calcolo della prescrizione.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto: la riqualificazione dei fatti è stata operata richiamando questa norma come base del reato contestato al capo 22).
art. 625 cod. pen.
L'applicazione del comma 2 è stata ritenuta un'aggravante ad effetto speciale che aumenta la pena oltre un terzo e fissa la pena massima in dieci anni; ciò ha inciso sul calcolo del termine di prescrizione.
art. 61 cod. pen.
Richiamato per gli effetti delle circostanze (nn. 5 e 7): la Corte ha tenuto conto delle circostanze aggravanti/concorrenti nel determinare la pena di riferimento per il computo della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Applicato per aumentare di un quarto il termine di prescrizione in presenza dell'aggravante ad effetto speciale, contribuendo a determinare la scadenza del termine prescrizionale.
art. 114 cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto preclusa la censura sulla mancata applicazione di tale attenuante perché non dedotta in appello, e in ogni caso la sentenza d'appello ha motivato sufficientemente la mancata prevalenza delle attenuanti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che, se la pena è fissata sotto la media edittale, non sempre è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata purché il parametro valutativo risulti dal contesto argomentativo.
art. 606 comma 3 c.p.p.
Richiamato per la preclusione in Cassazione: vizi non dedotti in appello non possono essere proposti per la prima volta in sede di legittimità; ciò ha portato all'inammissibilità del secondo motivo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiede l'enunciazione dei motivi in modo sintetico: il ricorso è stato redatto nei limiti prescritti, ma la Corte ha comunque valutato la preclusione di alcune doglianze.
art. 23 comma 8 d.l. n. 127 del 2020 e art. 7 comma 1 d.l. n. 105 del 2021
Norme procedurali eccezionali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; citate per motivare la trattazione scritta.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata a partire dalla pena concreta applicabile: se la riqualificazione del reato comporta un aumento della pena (anche per effetto di aggravanti ad effetto speciale) questo incide sul termine prescrizionale; occorre considerare riduzioni (es. per il tentativo) e aumenti stabiliti dalla legge (es. art.161 c.p.) nonché eventuali periodi di sospensione.
- In Cassazione non è possibile sollevare per la prima volta vizi di motivazione fondati su elementi fattuali che non sono stati dedotti in appello: molte censure saranno dichiarate inammissibili se non preventivamente impugnate in appello (art. 606 c.p.p.).
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche (es. art.114 c.p.) deve essere formulata e motivata già in appello; la mancata deduzione comporta la preclusione in sede di legittimità.
- Quando il giudice del merito irroga una pena sotto la media edittale, non è sempre necessaria una motivazione molto dettagliata sulla scelta: è sufficiente che il criterio di adeguatezza emerga complessivamente dalla motivazione e che siano indicati i criteri ritenuti rilevanti (art.133 c.p.).
- Se la Corte di legittimità accerta l'estinzione per prescrizione di un singolo capo ma non può procedere alla riforma del trattamento sanzionatorio complessivo per mancanza di elementi, può annullare quel capo senza rinvio e rinviare ad altra sezione per la rideterminazione della pena.
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