Cassazione Penale, Sentenza n. 31014/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, comma 2, D.P.R. 43/1973) con aggravamento per recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 43/1973). Deduce un unico motivo: violazione dell'art. 2, comma 2, cod. pen., sostenendo che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, le fattispecie richiamate sarebbero state depenalizzate e quindi il fatto non costituirebbe più reato; chiede quindi che la contestazione fondata sull'art. 296 debba ritenersi riferita a un illecito ormai depenalizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, riaffermando la giurisprudenza secondo cui l'art. 296, comma 2, D.P.R. 43/1973 (recidiva nel contrabbando) costituisce una fattispecie autonoma, con pena detentiva, e non rientra nella depenalizzazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, anche se i delitti sui quali si fonda la recidiva fossero stati oggetto di abolizione. Poiché la fattispecie aggravata resta applicabile al caso del ricorrente (che aveva precedenti specifici di contrabbando antecedenti al fatto contestato), non si è verificata alcuna abolitio criminis. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 291-bis, comma 2
Norma che punisce il contrabbando di tabacchi lavorati esteri; nel caso concreto la fattispecie principale contestata (vendita di 200 gr. di tabacchi di contrabbando). Può essere interessata dalla depenalizzazione, ma l'esistenza di un'aggravante autonoma (recidiva) può mantenere rilevanza penale.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 296, comma 2
Prevede la recidiva nel contrabbando come fattispecie aggravata autonoma con pena detentiva. La Corte ha interpretato questa disposizione come esclusa dalla depenalizzazione del d.lgs. 8/2016, pertanto mantiene efficacia penale anche se i delitti su cui si fonda la recidiva fossero stati aboliti.
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Decreto legislativo che ha disposto una generale misura di depenalizzazione per talune fattispecie. La Corte ha chiarito, conformemente alla giurisprudenza consolidata, che tale depenalizzazione non include le fattispecie autonome aggravate che prevedono pena detentiva (come l'art. 296, comma 2, DPR 43/1973).
Codice penale - art. 2, comma 2
Richiamato dal ricorrente in funzione di principio di legalità (nullum crimen nulla poena sine lege) per sostenere la depenalizzazione; la Corte ha ritenuto il rilievo inapplicabile perché la fattispecie aggravata non è stata depenalizzata.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che dispone, tra l'altro, le conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per l'imposizione delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale - sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata nella motivazione quale principio di riferimento; la decisione è stata considerata nell'ambito della valutazione sull'ammissibilità e sulle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Verificare sempre se la norma di depenalizzazione esclude espressamente o implicitamente le fattispecie aggravate autonome: le aggravanti che costituiscono reato autonomo con pena detentiva possono rimanere efficaci anche dopo una depenalizzazione generale della fattispecie base.
- La depenalizzazione di una fattispecie base non comporta automaticamente l'abolizione della recidiva o di aggravanti autonome fondate su precedenti, se tali aggravanti sono previste come reato distinto con pena detentiva.
- In caso di dubbio sull'applicabilità della depenalizzazione, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità recente: la Corte di Cassazione ha stabilito criteri univoci su quali fattispecie siano escluse dalla depenalizzazione del d.lgs. 8/2016.
- Quando si propone ricorso per questioni di depenalizzazione, bisogna valutare il concreto inquadramento giuridico fatto in primo e secondo grado (se l'aggravante è stata ritenuta autonoma) e portare elementi che dimostrino l'effettiva estinzione del fatto come reato; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese e sanzioni accessorie.
- Se il ricorrente contesta la legittimità della condanna per depenalizzazione, è utile indicare puntualmente le norme del d.lgs. e la giurisprudenza favorevole, nonché verificare eventuali profili di retroattività o di abolitio criminis per ottenere l'effetto estintivo.
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