Cassazione Penale, Sentenza n. 22818/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione aggravata e atti persecutori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 275 e 275‑bis c.p.p. In particolare si censurava la mancata valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, posto che la difesa aveva documentato la disponibilità di un domicilio familiare distante dalla vittima ove applicare i domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo unico manifestamente infondato e, in parte, aspecifico per genericità. Il Collegio ha condiviso la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto necessario il presidio carcerario alla luce della gravità e delle modalità delle condotte estorsive e persecutorie, della mancata reale presa di coscienza dell'indagato, dell'assenza di concrete prove di volontà di intraprendere un percorso terapeutico e di elementi probatori (es. messaggi audio) che facevano temere la degenerazione delle condotte. La Corte ha altresì rilevato che la successiva sostituzione della misura (provvedimento del GIP del 14 maggio 2026 che mise i domiciliari) e la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della difesa non sono state efficaci perché mancava la prova di procura speciale e la firma del ricorrente; quindi non ha evitato la pronuncia di inammissibilità. Per queste ragioni il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p.
Norma sulla custodia cautelare in carcere; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano la custodia carceraria
art. 275‑bis c.p.p.
Disposizione che disciplina l'applicabilità di misure alternative e presidi tecnologici; la censura difensiva che lamentava la mancata considerazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata ritenuta generica e superata dalla valutazione del pericolo di reiterazione
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la pronuncia sulle spese in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 31572/2017, Caterino e Sez. 6, n. 49153/2015, Mascolo)
Richiami alla giurisprudenza di legittimità sul tema: la mancata esplicita analisi tecnica del braccialetto o del domicilio non è di per sé vizio motivazionale se la decisione espone ragioni solide circa il pericolo di reiterazione e la gravità delle condotte
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 42595/2024 Hudorovic; Sez. 2, n. 49480/2023 Esposito)
Principi sulla genericità del ricorso che determina inammissibilità e sui requisiti della rinuncia al ricorso: la rinuncia deve essere effettuata dall'interessato o da procuratore speciale per essere efficace
Massime di principio
- Per impugnare con successo una custodia cautelare è necessario proporre censure specifiche e argomentate; la mera asserzione generica di carenza motivazionale è spesso insufficiente
- Il giudice di legittimità valuta la congruenza e la forza argomentativa della motivazione di merito: se la gravità delle condotte e il rischio di reiterazione sono adeguatamente documentati, l'applicabilità di misure alternative può essere esclusa legittimamente
- La semplice mancanza di un'analisi tecnica sul braccialetto elettronico o sul domicilio proposto non costituisce automaticamente un vizio della motivazione se il provvedimento espone ragioni plausibili dell'inadeguatezza degli alternative
- Se successivamente al ricorso viene sostituita la misura cautelare, la rinuncia al ricorso può rendere il tema privo di interesse; tuttavia la rinuncia è efficace solo se compiuta dall'interessato o da procuratore speciale munito di procura
- In caso di ricorso manifestamente generico o infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una pena pecuniaria a causa della colpa nell'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22727/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22730/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22731/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22732/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22734/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22735/2026 del 19/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →