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Sentenza

Sentenza n. 335/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- - Div. PAC/M.P. emesso il 27.3.2025, con il quale è stato vietato al ricorrente l'accesso alle attività previste dalle Federazioni sportive per la durata di due anni.

Giustizia amministrativa202500996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 27 marzo 2025 recante divieto di accesso alle attività previste dalle Federazioni sportive per la durata di due anni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per l'annullamento il provvedimento con cui gli era stato vietato, per due anni, l'accesso alle attività previste dalle Federazioni sportive. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso l'efficacia del provvedimento a decorrere da un anno dalla sua applicazione, qualificata come durata edittale minima, ferma la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare il provvedimento in presenza di eventuali sopravvenienze favorevoli e di una successiva condotta emendativa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché la Questura si era conformata alla decisione cautelare, e ha rinunciato al giudizio mediante memoria non notificata. L'Amministrazione non si è opposta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e non estinto per rinuncia, poiché la rinuncia era stata formulata con memoria non notificata e quindi non integrava i presupposti formali previsti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, la dichiarazione del ricorrente è stata valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale idoneo e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, anche in ragione della conformazione dell'Amministrazione alla misura cautelare e della prossima scadenza dell'efficacia del divieto. Le spese sono state integralmente compensate, considerato il carattere prevenzionale del potere esercitato e il solo parziale accoglimento dell'istanza cautelare. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al gratuito patrocinio, con liquidazione rinviata a successiva udienza camerale.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    il DASPO è revocato o modificato qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione

    La disposizione consente all'Amministrazione di rivalutare, revocare o modificare il divieto quando vengano meno o mutino le condizioni che ne avevano giustificato l'adozione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione individua i presupposti processuali per la declaratoria di estinzione del giudizio, non integrati nel caso concreto per l'irritualità della rinuncia.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare i presupposti formali previsti per produrre l'estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Una rinuncia irrituale può comunque essere valutata quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e fondare la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso formulata con memoria non notificata non integra i presupposti formali per dichiarare l'estinzione del giudizio, ma può essere valutata dal giudice, unitamente alle circostanze del caso, come univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
  • La conformazione dell'Amministrazione a una pronuncia cautelare, con conseguente riduzione dell'efficacia temporale del provvedimento impugnato e prossima cessazione dei suoi effetti, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse al ricorso e l'Amministrazione non si opponga.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDisciplina militare e di polizia
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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