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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18392/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli con quattro motivi: (1) inutilizzabilità degli atti di indagine e delle sommarie informazioni testimoniali perché raccolte da militari contro i quali aveva sporto querela, e invalidità delle individuazioni fotografiche per la presunta assenza della fotografia dell'imputato nell'album; (2) mancanza o illogicità della motivazione, soprattutto in relazione alla valutazione delle individuazioni fotografiche e dell'attendibilità dei testi; (3) violazione degli artt. 133 e 163 c.p. e quindi richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della sua incensuratezza; (4) invalidità della rinuncia alla prescrizione e richiesta di applicazione della prescrizione stessa perché la rinuncia sarebbe avvenuta prima della maturazione del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché, nella situazione di doppia conforme, il vizio denunciato (travisamento per individuazione fotografica inesistente) non era stato dedotto in appello e dunque non può essere sollevato per la prima volta in cassazione; i verbali di sommarie informazioni non hanno inciso sul convincimento del giudice di merito perché i testi hanno deposto direttamente in dibattimento; il secondo motivo è inammissibile perché costituisce plateale sindacato del merito e una diversa rivalutazione della prova che non è consentita in sede di legittimità; il terzo motivo è inammissibile perché nuovo e non proposto in sede d'appello (quindi non dedotto in tempo utile); il quarto motivo è generico e non specifica le ragioni per cui, nonostante il lungo intervallo temporale, la prescrizione non sarebbe maturata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di costituzione e difesa liquidate in complessivi euro 3.500,00.

Norme richiamate

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Riferita alla possibile inutilizzabilità di atti e sommarie informazioni quando esiste interesse altrui nei verbalizzatori: la Corte ha osservato che, nel caso concreto, i verbali non sono stati acquisiti né hanno inciso sul convincimento del giudice perché i testi hanno deposto direttamente in dibattimento, dunque non sono prove decisive ai sensi rilevanti.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare inammissibili motivi nuovi o fondati sul travisamento della prova denunciati per la prima volta in cassazione, specialmente nella situazione della cosiddetta "doppia conforme": non è possibile introdurre in cassazione censure che non siano state dedotte in appello e che amplierebbero impropriamente il devoluto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena per incensuratezza; la Corte ha ritenuto il motivo nuovo e quindi inammissibile perché non proposto in appello.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. dal ricorrente per ottenere la sospensione condizionale; la Corte ha escluso l'esame del motivo in cassazione per essere una questione non sollevata anteriormente in sede di merito.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che legittima l'assegnazione di somme alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente soccombente; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna del soccombente alla rifusione delle spese della parte civile: la Corte ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.500,00.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevati nuovi vizi di prova o questioni non dedotte nel grado di appello: i motivi introdotti per la prima volta in cassazione sono, di norma, inammissibili (art. 606, comma 3 c.p.p.).
  • Le censure che impongono una rivalutazione del merito o della credibilità dei testimoni sono inammissibili in sede di legittimità quando si limitano a proporre una diversa lettura delle stesse prove e non evidenziano vizi di motivazione rilevanti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
  • Le questioni sulla utilizzabilità di atti di indagine (es. sommarie informazioni, album fotografici) devono essere efficacemente sollevate e documentate già nei gradi di merito; se i verbali non sono stati acquisiti o non hanno inciso sul giudizio di merito, la loro contestazione in cassazione difficilmente produce effetti.
  • Richieste di benefici soggettivi (es. sospensione condizionale della pena) e eccezioni processuali importanti (es. rinuncia alla prescrizione) vanno dedotte tempestivamente nei gradi di merito e con motivazione specifica: censure generiche o tardive sono normalmente inammissibili.
  • Il ricorrente soccombente può essere condannato a rimborsare le spese processuali e a versare somme alla Cassa delle ammende; dunque valutare il rischio economico di un ricorso certamente infondato prima di proporlo.

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