Cassazione Penale, Sentenza n. 18392/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli con quattro motivi: (1) inutilizzabilità degli atti di indagine e delle sommarie informazioni testimoniali perché raccolte da militari contro i quali aveva sporto querela, e invalidità delle individuazioni fotografiche per la presunta assenza della fotografia dell'imputato nell'album; (2) mancanza o illogicità della motivazione, soprattutto in relazione alla valutazione delle individuazioni fotografiche e dell'attendibilità dei testi; (3) violazione degli artt. 133 e 163 c.p. e quindi richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della sua incensuratezza; (4) invalidità della rinuncia alla prescrizione e richiesta di applicazione della prescrizione stessa perché la rinuncia sarebbe avvenuta prima della maturazione del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare: il primo motivo è inammissibile perché, nella situazione di doppia conforme, il vizio denunciato (travisamento per individuazione fotografica inesistente) non era stato dedotto in appello e dunque non può essere sollevato per la prima volta in cassazione; i verbali di sommarie informazioni non hanno inciso sul convincimento del giudice di merito perché i testi hanno deposto direttamente in dibattimento; il secondo motivo è inammissibile perché costituisce plateale sindacato del merito e una diversa rivalutazione della prova che non è consentita in sede di legittimità; il terzo motivo è inammissibile perché nuovo e non proposto in sede d'appello (quindi non dedotto in tempo utile); il quarto motivo è generico e non specifica le ragioni per cui, nonostante il lungo intervallo temporale, la prescrizione non sarebbe maturata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di costituzione e difesa liquidate in complessivi euro 3.500,00.
Norme richiamate
art. 62 cod. proc. pen.
Riferita alla possibile inutilizzabilità di atti e sommarie informazioni quando esiste interesse altrui nei verbalizzatori: la Corte ha osservato che, nel caso concreto, i verbali non sono stati acquisiti né hanno inciso sul convincimento del giudice perché i testi hanno deposto direttamente in dibattimento, dunque non sono prove decisive ai sensi rilevanti.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare inammissibili motivi nuovi o fondati sul travisamento della prova denunciati per la prima volta in cassazione, specialmente nella situazione della cosiddetta "doppia conforme": non è possibile introdurre in cassazione censure che non siano state dedotte in appello e che amplierebbero impropriamente il devoluto.
art. 133 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena per incensuratezza; la Corte ha ritenuto il motivo nuovo e quindi inammissibile perché non proposto in appello.
art. 163 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. dal ricorrente per ottenere la sospensione condizionale; la Corte ha escluso l'esame del motivo in cassazione per essere una questione non sollevata anteriormente in sede di merito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che legittima l'assegnazione di somme alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente soccombente; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 541 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna del soccombente alla rifusione delle spese della parte civile: la Corte ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.500,00.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevati nuovi vizi di prova o questioni non dedotte nel grado di appello: i motivi introdotti per la prima volta in cassazione sono, di norma, inammissibili (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- Le censure che impongono una rivalutazione del merito o della credibilità dei testimoni sono inammissibili in sede di legittimità quando si limitano a proporre una diversa lettura delle stesse prove e non evidenziano vizi di motivazione rilevanti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Le questioni sulla utilizzabilità di atti di indagine (es. sommarie informazioni, album fotografici) devono essere efficacemente sollevate e documentate già nei gradi di merito; se i verbali non sono stati acquisiti o non hanno inciso sul giudizio di merito, la loro contestazione in cassazione difficilmente produce effetti.
- Richieste di benefici soggettivi (es. sospensione condizionale della pena) e eccezioni processuali importanti (es. rinuncia alla prescrizione) vanno dedotte tempestivamente nei gradi di merito e con motivazione specifica: censure generiche o tardive sono normalmente inammissibili.
- Il ricorrente soccombente può essere condannato a rimborsare le spese processuali e a versare somme alla Cassa delle ammende; dunque valutare il rischio economico di un ricorso certamente infondato prima di proporlo.
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