Sentenza n. 5584/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in ordine all’istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio e del diritto del ricorrente di ottenere il visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata sulla richiesta di convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata sulla richiesta di convocazione necessaria per depositare formalmente la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendo anche l’accertamento del diritto a ottenere il visto. Il TAR ha precisato che l’oggetto effettivo del giudizio era il silenzio sulla richiesta di appuntamento e non il mancato rilascio del visto entro novanta giorni. In assenza di una domanda di visto formalmente presentata, non era configurabile un silenzio sulla domanda di visto né era possibile pronunciarsi sul diritto al rilascio del visto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Nel corso del giudizio, la documentazione depositata dal Ministero ha dimostrato che l’Ambasciata aveva convocato il ricorrente, facendo venir meno l’inerzia oggetto dell’azione. Il ricorrente ha confermato tale circostanza con memoria e, conseguentemente, ha perso l’interesse alla decisione di merito. Il TAR non ha quindi accertato l’illegittimità del silenzio né il diritto al rilascio del visto. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione provvede, durante il giudizio, sull’istanza o sulla richiesta procedimentale cui si riferisce l’azione avverso il silenzio, viene meno l’inerzia e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, se il ricorrente conferma il venir meno dell’interesse alla decisione.
- L’azione avverso il silenzio relativa alla mancata convocazione per la formalizzazione di una domanda di visto non consente al giudice di accertare il diritto al rilascio del visto quando la domanda di visto non sia stata ancora formalmente presentata.
- L’oggetto dell’azione avverso il silenzio deve essere individuato in base al contenuto effettivo dell’istanza e delle allegazioni processuali: la richiesta di convocazione per formalizzare una domanda di visto è distinta dalla domanda di rilascio del visto e dal relativo procedimento decisorio.
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