Cassazione Civile, Ordinanza n. 34305/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva agito per ottenere l'accertamento e la condanna dei Ministeri al pagamento dei trasferimenti erariali compensativi previsti per il minor gettito ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D. In appello aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con riconoscimento di un credito complessivo di euro 2.995.620,87 per gli anni 2001-2012. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 64 l. n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197/2002, sostenendo che il contributo compensativo, una volta riconosciuto e consolidato, non può essere riesumato negli anni successivi per il calcolo delle soglie di accesso, sicché devono contarsi solo le nuove perdite dell'anno; con il secondo hanno dedotto ulteriore violazione della stessa disciplina e dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2011, affermando che dal 2011 il contributo non era più previsto e che comunque non spettava il riconoscimento per il triennio 2010-2012. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla condanna e sugli interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta, ma solo in parte, la tesi ministeriale: il superamento delle soglie per il riconoscimento dei trasferimenti compensativi va verificato senza computare le perdite già compensate e quindi consolidate negli anni precedenti; tuttavia, nel minor gettito dell'anno devono essere considerate anche le perdite prodotte in quell'anno da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti che non abbiano dato luogo a trasferimento consolidato. È stato quindi cassato il decreto/sentenza impugnato e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 64 l. 23 dicembre 2000, n. 388
introduce dal 2001 un regime differenziale di compensazione dei minori introiti ICI per immobili di categoria D, subordinato al superamento di soglie minime e coordinato con il consolidamento dei trasferimenti già attribuiti e con le eventuali riduzioni per attribuzione della rendita definitiva.
d.m. 1 luglio 2002, n. 197
disciplina criteri e modalità di determinazione del contributo statale; il contributo è attribuito l'anno successivo alla perdita ed è consolidato nei trasferimenti erariali, mentre la perdita va calcolata con riferimento ai singoli fabbricati oggetto di autodeterminazione.
art. 2 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato dai ricorrenti per sostenere la cessazione del contributo dal 2011, ma il motivo resta assorbito e la Corte non decide sul punto.
art. 360 c.p.c.
usato come parametro per dedurre i vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia su condanna e interessi.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato per affermare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non alla prassi amministrativa.
art. 1 disp. prel. c.c.
richiamato per escludere che la prassi amministrativa possa assumere valore di fonte del diritto.
art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400
richiamato in relazione alla delega regolamentare conferita al decreto ministeriale.
Massime di principio
- Nel regime di compensazione dei minori introiti fiscali, il superamento delle soglie di accesso va valutato sottraendo dal minor gettito dell'anno le perdite già compensate e consolidate in precedenza, perché tali importi non possono essere considerati nuovamente come perdite attuali.
- Il consolidamento del trasferimento compensativo impedisce la duplicazione del beneficio: una perdita già riconosciuta e stabilizzata non può essere trascinata negli anni successivi per integrare artificialmente il requisito quantitativo richiesto dalla legge.
- Ai fini del calcolo annuale del minor gettito rilevante, devono però essere considerate anche le ulteriori componenti di perdita generate nell'anno da autodichiarazioni anteriori che non abbiano dato luogo a trasferimenti consolidati; la sterilizzazione opera solo per ciò che è già stato effettivamente compensato.
- La prassi amministrativa e le circolari non vincolano il giudice nell'interpretazione della legge: possono al più costituire un dato fattuale utile, ma non possono prevalere sul testo normativo e sul regolamento attuativo nei limiti della delega ricevuta.
- Quando una disposizione primaria rinvia a un regolamento per criteri e modalità applicative, il regolamento è legittimo se si muove entro la cornice della legge; il consolidamento dei trasferimenti può essere letto come elemento già presupposto dal sistema normativo e non come innovazione contra legem.
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