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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2621/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)

La controversia

I proprietari avevano presentato nel 2000 una dichiarazione DOCFA proponendo per il proprio immobile, sito nel Comune di Pelago, la categoria A/7, classe 4. Nel 2008 l’Agenzia del territorio aveva attribuito la categoria A/7, classe 8. La Commissione tributaria provinciale di Firenze aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la categoria A/7 e la classe 7; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 8/2012 depositata il 23 gennaio 2012, aveva confermato tale decisione. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione asseritamente insufficiente a rendere comprensibile il rigetto dei motivi d’appello; 2) nullità per omessa pronuncia sulla pretesa definitività della rendita DOCFA in ragione del decorso del termine di dodici mesi, sulla necessità di una motivazione più ampia per il classamento intervenuto dopo otto anni e sulle caratteristiche specifiche dell’immobile ai fini della classe; 3) nullità per mancata declaratoria d’inammissibilità dell’appello incidentale dell’Agenzia del territorio, che i ricorrenti assumevano tardivamente costituita; 4) violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, per asserita carenza di indicazione nell’avviso dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; 5) vizio motivazionale, sostenendo che l’immobile differiva sostanzialmente dall’unità tipo usata come riferimento, secondo una perizia di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la sentenza regionale conteneva il minimo motivazionale necessario, indicando le ragioni della decisione, tra cui la sufficienza della motivazione dell’avviso e la comparabilità con l’unità di riferimento. Ha rigettato il secondo motivo: il termine annuale previsto dal D.M. n. 701/1994 per la determinazione della rendita definitiva è ordinatorio e il suo decorso non determina decadenza dell’amministrazione; inoltre, quando, come nel caso concreto, l’Ufficio non modifica gli elementi fattuali dichiarati ma attribuisce una classe diversa sulla base di una diversa valutazione economica, l’avviso è motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. È stata altresì esclusa l’omessa pronuncia sulle caratteristiche dell’immobile, poiché la CTR aveva affermato la sua similitudine con l’unità di riferimento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: l’appello incidentale dell’Agenzia era stato rigettato dalla CTR. Il quarto motivo è stato assorbito alla luce della decisione sul secondo motivo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito già esaminato dalla CTR e la perizia riportata nel ricorso non indicava elementi decisivi, essendo generica. La Corte ha condannato i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese, liquidate in Euro 3.000 oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Nel caso che occupa la sentenza impugnata reca il minimo motivazionale richiesto dalla norma così interpretata poichè da essa è dato evincere le ragioni della decisione, avendo la CTR affermato che dalla tardiva costituzione dell’agenzia del territorio non derivava inammissibilità o improcedibilità alcuna e che l’avviso di accertamento era adeguatamente motivato con il richiamo delle disposizioni normative concernenti il procedimento estimativo da cui emergeva la comparazione con l’unità tipo conoscibile mediante l’ordinaria diligenza.

    La nullità per mancanza di motivazione ricorre quando la motivazione manca del tutto o è così contraddittoria da non consentire di riconoscerla come giustificazione della decisione; è sufficiente il minimo motivazionale che renda individuabili le ragioni del decisum.

  • art. 1, comma 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali.

    Il termine di dodici mesi assegnato all’ufficio per determinare la rendita catastale definitiva è ordinatorio, non essendo prevista la decadenza e non potendosi desumere un limite temporale al potere di modificare o aggiornare le rendite catastali.

  • art. 1, comma 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come “rendita proposta fino a che l’ufficio non provvedere alla determinazione della – rendita definitiva”.

    In attesa della determinazione definitiva dell’ufficio, la rendita indicata dal contribuente con la procedura DOCFA conserva efficacia come rendita proposta, ma il decorso del termine annuale non la rende definitiva.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

    Nell’accertamento catastale conseguente a DOCFA, se l’Ufficio non disattende i fatti dichiarati e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico, la motivazione può consistere nei dati oggettivi e nella classe attribuita; se invece valuta diversamente gli elementi fattuali, deve specificare le differenze riscontrate.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

    In caso di rigetto integrale di un ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Il termine annuale previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva dopo la presentazione della dichiarazione DOCFA ha natura ordinatoria: il suo decorso non determina la decadenza dell’amministrazione dal potere di rettificare o aggiornare la rendita.
  • Quando, nel classamento conseguente a DOCFA, l’ufficio non disattende gli elementi fattuali dichiarati e attribuisce una rendita diversa per una valutazione tecnica del valore economico, l’obbligo di motivazione è assolto indicando i dati oggettivi e la classe attribuita. Se invece l’ufficio valuta diversamente i fatti dichiarati, deve specificare le differenze riscontrate, così da consentire la difesa del contribuente e delimitare l’oggetto della controversia.
  • La sentenza non è nulla per carenza di motivazione se espone argomenti sufficienti a rendere riconoscibili le ragioni della decisione; il vizio ricorre quando la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria da non poter essere identificata come giustificazione del decisum.
  • La parte non ha interesse a denunciare la mancata declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione incidentale avversaria quando questa sia stata comunque rigettata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito; la censura motivazionale è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione e non individua elementi decisivi trascurati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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