Corte di giustizia, Sentenza C-210/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019. — WESTbahn Management GmbH contro ÖBB-Infrastruktur AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Schienen-Control Kommission. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Spazio ferroviario europeo unico – Direttiva 2012/34/UE – Articolo 3 – Nozione di “infrastruttura ferroviaria” – Allegato II – Pacchetto minimo di accesso – Inclusione dell’utilizzazione delle banchine per viaggiatori. — Causa C-210/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che le banchine per viaggiatori non sono impianti di servizio, ma parte dell’infrastruttura ferroviaria il cui uso integra il pacchetto minimo di accesso. Questa qualificazione incide direttamente sulla tariffazione applicabile, più favorevole alle imprese ferroviarie. La Corte ha inoltre respinto la domanda di limitazione nel tempo degli effetti della sentenza.
Interpretazione della direttiva 2012/34/UE: l’uso delle banchine per viaggiatori rientra nel pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura ferroviaria e non tra gli impianti di servizio.
La questione giuridica
Se le "banchine per viaggiatori" rientrino nella categoria degli "impianti di servizio" di cui all’allegato II, punto 2, lettera a), della direttiva 2012/34/UE, oppure se costituiscano un elemento dell’infrastruttura ferroviaria il cui uso rientra nel pacchetto minimo di accesso ai sensi dell’allegato II, punto 1, lettera c), con conseguenze sul regime dei canoni applicabili.
Principio di diritto
Le banchine per viaggiatori, espressamente incluse nell’allegato I della direttiva 2012/34/UE tra gli elementi dell’infrastruttura ferroviaria, sono coperte dall’"uso dell’infrastruttura ferroviaria" di cui all’allegato II, punto 1, lettera c), e quindi rientrano nel pacchetto minimo di accesso. Ne consegue che il relativo canone è soggetto al regime dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva, cioè al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, e non al regime degli impianti di servizio dell’articolo 31, paragrafo 7.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/34/UE
- Articolo 3 della direttiva 2012/34/UE
- Articolo 13 della direttiva 2012/34/UE
- Articolo 31 della direttiva 2012/34/UE
- Allegato I della direttiva 2012/34/UE
- Allegato II della direttiva 2012/34/UE
- Direttiva 91/440/CEE
- Regolamento (CEE) n. 2598/70
- Direttiva 2001/14/CE
- Direttiva (UE) 2016/2370
Uso delle banchine per viaggiatori nel diritto ferroviario UE
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Schienen-Control Kommission austriaca, riguarda l’interpretazione della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico. La controversia oppone una impresa ferroviaria, WESTbahn Management GmbH, al gestore dell’infrastruttura ÖBB-Infrastruktur AG, e concerne il canone richiesto per l’utilizzazione delle banchine per viaggiatori nelle stazioni.
Fatti e procedimento principale
WESTbahn Management, quale impresa ferroviaria, aveva chiesto a ÖBB-Infrastruktur di far fermare alcuni treni in determinate stazioni della rete austriaca. Contestando l’importo del canone richiesto per l’uso delle banchine, ha proposto reclamo dinanzi all’organismo nazionale di regolazione. Il nodo della controversia era la qualificazione giuridica delle banchine per viaggiatori: se dovessero essere considerate parte del pacchetto minimo di accesso, ai sensi dell’allegato II, punto 1, lettera c), oppure impianti di servizio, ai sensi dell’allegato II, punto 2, lettera a), della direttiva 2012/34. La qualificazione era decisiva perché il regime tariffario è diverso: costo direttamente legato al servizio ferroviario nel primo caso, costo di fornitura più profitto ragionevole nel secondo.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 3, punto 3, della direttiva 2012/34, secondo cui l’"infrastruttura ferroviaria" coincide con gli elementi elencati nell’allegato I. Quest’ultimo include espressamente le "banchine per viaggiatori e per merci, anche nelle stazioni passeggeri e negli scali merci". Rilevano poi:
- l’articolo 13, paragrafo 1, che impone ai gestori dell’infrastruttura di fornire a tutte le imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, il pacchetto minimo di accesso;
- l’articolo 31, paragrafo 3, che assoggetta i canoni per il pacchetto minimo al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario;
- l’articolo 31, paragrafo 7, che disciplina invece i canoni per l’accesso agli impianti di servizio. Sono inoltre evocati il precedente regime della direttiva 2001/14/CE, la direttiva 91/440/CEE e il regolamento (CEE) n. 2598/70, per ricostruire l’evoluzione normativa.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiede, in sostanza:
- se le banchine per viaggiatori rientrino nella categoria delle "stazioni passeggeri, loro edifici e altre strutture" come impianti di servizio;
- in subordine, se esse rientrino comunque nell’"uso dell’infrastruttura ferroviaria" e quindi nel pacchetto minimo di accesso.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal dato letterale: poiché l’articolo 3, punto 3, della direttiva 2012/34 rinvia all’allegato I, e l’allegato I include espressamente le banchine per viaggiatori tra gli elementi dell’infrastruttura ferroviaria, l’uso di tali banchine rientra necessariamente nell’"uso dell’infrastruttura ferroviaria" di cui all’allegato II, punto 1, lettera c).
La soluzione è confermata dal contesto storico:
- le banchine erano già comprese nella nozione di infrastruttura ferroviaria nel sistema precedente;
- nella direttiva 2001/14, in mancanza dell’espressa menzione dell’"uso dell’infrastruttura ferroviaria" nel pacchetto minimo, l’accesso alle banchine poteva essere ricondotto alle stazioni passeggeri;
- con la direttiva 2012/34 il legislatore ha invece ampliato il pacchetto minimo includendovi l’uso dell’infrastruttura ferroviaria.
La Corte valorizza anche la distinzione testuale tra banchine per viaggiatori e stazioni passeggeri: l’allegato I separa le prime dalle seconde, mentre solo queste ultime possono essere qualificate come impianti di servizio ai sensi dell’allegato II, punto 2, lettera a).
Quanto agli obiettivi della direttiva, la Corte osserva che la disciplina mira a migliorare l’efficienza della rete ferroviaria, favorire una concorrenza leale e garantire l’accesso non discriminatorio. Inserire le banchine nel pacchetto minimo è coerente con questa finalità, poiché tale pacchetto è soggetto a condizioni di accesso e canoni più favorevoli per le imprese ferroviarie.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’assenza di una specifica motivazione nei considerando impedirebbe tale lettura: per scelte tecniche di un atto di portata generale non è necessaria una motivazione specifica per ogni opzione.
Decisione e canoni applicabili
La Corte conclude che le banchine per viaggiatori sono un elemento dell’infrastruttura ferroviaria e il loro uso rientra nel pacchetto minimo di accesso di cui all’allegato II, punto 1, lettera c), della direttiva 2012/34. Di conseguenza, il canone applicabile è quello previsto dall’articolo 31, paragrafo 3, ossia il costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.
Domanda di limitazione temporale degli effetti
ÖBB-Infrastruktur aveva chiesto di limitare nel tempo gli effetti della sentenza, deducendo rischi economici e incertezza normativa. La Corte respinge la richiesta, rilevando che non sono stati forniti elementi precisi sul numero dei rapporti giuridici coinvolti né sull’entità dell’onere economico. Mancano quindi le circostanze eccezionali necessarie per derogare al principio secondo cui l’interpretazione della Corte ha effetto retroattivo.
Principio affermato
La sentenza afferma che, ai sensi della direttiva 2012/34/UE, le banchine per viaggiatori sono parte dell’infrastruttura ferroviaria e il loro uso rientra nel pacchetto minimo di accesso; esse non vanno trattate come impianti di servizio. Il relativo regime tariffario è pertanto quello più favorevole previsto per il pacchetto minimo, con canoni limitati al costo direttamente connesso alla prestazione del servizio ferroviario.
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