Cassazione Civile, Ordinanza n. 19942/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dall'associazione gestore del comprensorio per il recupero di contributi e spese di gestione e mantenimento di beni e servizi comuni dell'Isola di Albarella, relativi agli anni 1990-2005, nei confronti della proprietaria di un'unità immobiliare acquistata con atto del 27 febbraio 1981. Il tribunale ha condannato la proprietaria al pagamento della somma richiesta; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che l'acquisto dell'immobile avesse comportato l'assunzione degli obblighi contributivi verso il supercondominio/consorzio, in forza della qualità di comproprietaria delle parti comuni e della clausola del contratto di compravendita che prevedeva l'acquisto anche della quota sulle parti comuni consortili o supercondominiali. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse deciso su questioni diverse da quelle devolute, ritenendo erroneamente contestato solo il quantum e non l'an debeatur; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la decisione sarebbe stata fondata sulla comproprietà delle parti comuni, circostanza non allegata dall'attrice e non pacifica; 3) violazione degli artt. 1070 e 1372 c.c., assumendo che non potesse configurarsi un'obbligazione propter rem per il solo fatto della proprietà del bene e dell'uso di prestazioni condominiali, in assenza di adesione al consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che, pur se la motivazione della corte d'appello conteneva un passaggio impreciso sul fatto che fosse stato contestato solo il quantum, dalla complessiva motivazione emergeva che il giudice di merito aveva esaminato anche l'an della pretesa, valorizzando sia la qualità proprietaria acquistata con il rogito sia il contenuto della clausola contrattuale. Non vi è stata quindi violazione dell'art. 112 c.p.c. né pronuncia su questione nuova, e neppure violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il giudice apprezzato le risultanze probatorie senza porre a base fatti estranei al thema decidendum. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 1372 c.c., poiché il fondamento degli obblighi contributivi era nel contratto di acquisto e nei suoi effetti, che includevano diritti e obblighi inerenti alla partecipazione al consorzio/supercondominio. Ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 1070 c.c. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro formale delle censure di legittimità dedotte dalla ricorrente
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se la corte di merito, pur con un passaggio motivazionale impreciso, decide comunque sulla questione devoluta e sull'an della pretesa
art. 115 c.p.c.
non è violato quando il giudice fonda la decisione sulle risultanze probatorie acquisite e sui fatti ritualmente introdotti nel giudizio
art. 345 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 1070 c.c.
richiamo ritenuto inconferente, poiché la norma riguarda l'esercizio delle servitù e non la disciplina degli obblighi contributivi nel consorzio
art. 1372 c.c.
non è violato quando gli obblighi contributivi discendono dagli effetti del contratto di acquisto e dalla volontà negoziale di assoggettarsi ai rapporti consortili e supercondominiali
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- In tema di consorzi di urbanizzazione, l'adesione al consorzio può validamente risultare dalla stipulazione del contratto di compravendita di un immobile compreso nel comprensorio, quando il titolo negoziale preveda l'acquisto anche della quota sulle parti comuni e l'assunzione dei relativi obblighi contributivi.
- Gli obblighi di contribuzione alle spese per beni e servizi comuni hanno natura propter rem: si collegano alla titolarità del diritto reale e seguono il bene nei trasferimenti, salvo diversa previsione del titolo.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice di merito, pur impreciso nella formulazione della motivazione, ha comunque deciso sul thema devoluto e ha valutato l'an debeatur della pretesa.
- Non sussiste violazione dell'art. 115 c.p.c. quando la decisione si fonda su fatti risultanti dagli atti e su prove ritualmente acquisite, senza introdurre presupposti di fatto estranei alla domanda.
- Il richiamo a norme non pertinenti rispetto alla natura del rapporto dedotto in giudizio è inidoneo a scalfire la decisione quando il fondamento dell'obbligo sia correttamente individuato nel contratto e nei suoi effetti legali.
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